UNICO PF: diritti d’autore e compilazione Quadro RL
L’articolo 53, comma 2, lettera b), TUIR individua i proventi derivanti
dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di invenzioni industriali,
ecc. (brevetti, know how, articoli per riviste o giornali) percepiti in modo
diretto dall’autore o inventore.
In altre parole, trattasi dei compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di
opere e invenzioni tutelate dalle norme sul diritto d’autore, conseguiti anche
occasionalmente.
Sui compensi relativi ad utilizzazione economica di opere di ingegno, spetta
una deduzione forfettaria a titolo di spese che, ai sensi dell’articolo 54, comma
8, TUIR è pari al:
40%, per i soggetti di età inferiore ai 35 anni (nati a partire dal 1°
gennaio 1980 compreso);
25%, per i soggetti con età superiore o uguale a 35.
La percezione di tali indennità comporta la compilazione del Quadro RL del
modello Unico PF.
Lavoro subordinato estero: caso pratico
Un contribuente fiscalmente residente in Italia ha lavorato fino al 30.06.2015
in tale Paese per conto di un datore di lavoro italiano. Per il lavoro subordinato
svolto ha ricevuto la certificazione da parte del datore di lavoro italiano da cui
risulta un reddito imponibile pari ad euro 15.098,36 e ritenute IRPEF pari ad
euro 2.682,00.
Dal 1° Luglio 2014 lavora per conto di un datore di lavoro inglese, ma la
famiglia (moglie e figlia) sono rimaste a vivere in Italia. Il lavoro è svolto
prevalentemente dall’Italia. Dalla certificazione dei redditi rilasciata dal
datore di lavoro estero, risulta che nel periodo 1° Luglio 2014 -31 dicembre
2014, il contribuente ha percepito un reddito pari ad euro 31.513,00.
Il contribuente ha pagato nello Stato estero:
- imposte sui redditi per euro 4.668,00;
- contributi previdenziali obbligatori pari ad euro 2.292,00;
Per tale caso, si dovrà verificare:
- che il contribuente in questione è fiscalmente residente in Italia;
- in caso di risposta affermativa, come dichiarare i redditi da lavoro
subordinato;
- la deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori;
- come evitare la doppia imposizione attraverso il meccanismo del tax
credit. Società estere: cessione partecipazioni italiane
Il caso che si vuole affrontare nel presente lavoro, è quello della società
estera, senza stabile organizzazione in Italia, che cede quote di partecipazioni
qualificate in società italiane.
Per tale fattispecie, andrà verificato in primo luogo l’esercizio della potestà
impositiva italiana alla luce delle Convenzioni contro le doppie imposizioni
stipulate dall’Italia che, come noto, generalmente sono conformi al Modello
OCSE.
Fatto ciò, nel caso in cui l’Italia possa esercitare la propria potestà impositiva,
si passerà ad individuare le modalità impositive e dichiarative secondo la
normativa interna.
L’art. 23, co. 1, lett. f), Tuir prevede che si considerano prodotti nel territorio
dello Stato “redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato
e da beni che si trovano nel territorio stesso, nonché le plusvalenze derivanti
dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti”.
Inoltre, l’art. 73, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986 annovera tra i soggetti IRES
anche “d) le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza
personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”.
Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile, l’art. 152, co. 2,
D.P.R. 917/1986 dispone che il reddito dei soggetti non residenti, in mancanza
di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, “sono determinati secondo le
disposizioni del Titolo I, relative alle categorie nelle quali rientrano”.
Leasing breve: la deduzione
La ripresa degli investimenti sta gratificando quelle imprese che ricorrono alla
locazione finanziaria ma che ora devono fare i conti con il calcolo delle
imposte e la compilazione delle dichiarazioni. Infatti, è in questo contesto che
è necessario correggere a più riprese il dato che emerge dal bilancio.
Gli step necessari ai fini di una corretta individuazione degli importi da inserire
in Unico si possono riassumere in:
- una redazione di un prospetto riportante varie informazioni nella Nota
integrativa;
- una separazione della quota interessi da quella “capitale” rispetto al
canone iscritto a bilancio, in quanto ciascuna segue regole proprie;
- il rispetto delle disposizioni in essere alla data di stipula del contratto
che dovranno essere applicate lungo tutta la durata della locazione
finanziaria, indipendentemente dal fatto che esse verranno modificate;
- il rispetto dei contratti stipulati a decorrere dal 29 aprile 2012,
secondo i quali la deducibilità fiscale è sganciata dalla durata
contrattuale;
- la considerazione degli interessi impliciti.
Gli immobili di interesse storico e artistico
I fabbricati di interesse storico e artistico sono immobili che, per le loro
caratteristiche, sono di eminente importanza culturale.
Il reddito cui fare riferimento per i fabbricati di interesse storico e artistico è
costituito dalla rendita catastale effettiva (desumibile dalla visura catastale)
rivalutata, al pari degli altri immobili (5%) e ridotta del 50%. Le modalità di
compilazione del Quadro B si differenziano per quanto riguarda l’immobile
storico in base all’utilizzo e a seconda che tale immobile sia o meno
assoggettato ad IMU. Potremmo distinguere pertanto in:
- immobili di interesse storico non locati/abitazione principale soggetto
ad IMU;
- abitazione principale non soggetta ad IMU di interesse storico
artistico;
- immobili di interesse storico artistico locati;
- immobili di interesse storico artistico e cedolare secca.
FONTE: FISCAL - FOCUS