di Luigi Scappini - venerdì 26 giugno 2015
In un precedente intervento ci siamo occupati di verificare se gli agriturismi potessero accedere al cd. “bonus alberghi”, l’agevolazione fiscale introdotta con l’articolo 10 del D.L. n. 83/2014, che finalmente ha trovato la sua attuazione per mezzo della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2015 del decreto 7 maggio 2015.
Ma in cosa consiste effettivamente quest’agevolazione, soggetta alle regole “de minimis”, e quali sono i requisiti richiesti?
Ai sensi dell’articolo 3, possono fruire dell’agevolazione concessa al fine dichiarato di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva per accrescere la competitività delle destinazioni turistiche, le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
Nello specifico, viene riconosciuto a questi soggetti, un credito d'imposta, in misura pari al 30% delle spese sostenute, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016, relative a interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, interventi per l’incremento dell'efficienza energetica e, da ultimo, sulla falsariga di quanto previsto in passato per i contribuenti persone fisiche, spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere. In merito a quest’ultima tipologia di spese, il Legislatore, all’articolo 3, comma 1, introduce, in chiara chiave antielusiva, la previsione che detti beni non devono essere ceduti a soggetti terzi né destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa, prima del secondo periodo di imposta successivo.
Primo aspetto da evidenziare è che, alla luce di quanto previsto dalla normativa, condizione imprescindibile è l’esistenza del soggetto al 1° gennaio 2012, mentre, a meno di successive smentite di prassi, la struttura alberghiera, definita all’articolo 2, comma 1, lett. a) come “una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali”, oggetto di intervento può ben essere entrata nella sfera imprenditoriale dell’impresa alberghiera, in una data successiva.
Per quanto concerne la corretta individuazione e delimitazione di quali siano gli interventi e le spese effettivamente agevolabili, l’articolo 2 include nel concetto di ristrutturazione edilizia:
- gli interventi di manutenzione straordinaria ex articolo 3, co.1, lettera b) d.P.R. n. 380/01, e successive modificazioni;
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo ex articolo 3, comma 1, lettera c) sempre d.P.R. n. 380/01;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia ex articolo 3, comma 1, lettera d) d.P.R. n. 380/01.
FONTE: EUROCONFERENCE NEWS - http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/bonus-alberghi-creazione-centri-benessere