di Luigi Ferrajoli - venerdì 26 giugno 2015
Con la sentenza n. 1357 del 23.04.2015, il Tribunale di Bologna, pronunciandosi in materia di trust, ha dichiarato l’inefficacia degli atti di dotazione del fondo qualora si verifichino i presupposti per proporre l’azione revocatoria ordinaria, finanche se le ragioni del credito non siano state ancora accertate giudizialmente.
La vicenda in esame vede coinvolto l’amministratore delegato di una società dichiarata fallita contro il quale il curatore aveva proposto azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2476 c.c.; l’ex consigliere aveva contestato la richiesta risarcitoria e, nelle more di tale giudicato, aveva istituito un trust, devolvendo nel fondo l’intero suo patrimonio comprendente immobili e partecipazioni.
Il trustee all’uopo nominato era rappresentato da una trust company statunitense di cui lo stesso disponente risultava essere procuratore. Quest’ultimo aveva altresì dichiarato che lo scopo sotteso al trust era quello di garantire al medesimo settlor ogni eventuale assistenza sanitaria, nonché di consentirgli di mantenere inalterato il suo tenore di vita. I beneficiari indicati erano il disponente medesimo, il fratello e la madre.
Orbene, con la sentenza analizzata il Tribunale di Bologna ha rilevato che, per quanto l’istituto del trust abbia trovato nell’ordinamento italiano piena legittimazione grazie alla l. n.364/89 che ha ratificato la Convenzione dell’Aja del 01.07.1985, nel caso di specie si è di fronte ad un trust gratuito, caratterizzato dalla coincidenza del disponente sia col trustee che con il beneficiario del fondo, la cui istituzione sembrava proprio essere finalizzata esclusivamente alla segregazione del patrimonio del primo e al riparo dalle potenziali pretese creditorie.
Il Tribunale ha correttamente rappresentato come, pur essendo il trust istituto di per sé legittimo, sia proprio l’art. 15 della richiamata Convenzione a precisare che la legge disciplinante il trust non possa essere di ostacolo alle applicazioni delle disposizioni inderogabili della lex fori, tra le quali rientrano, per espressa previsione, le norme in materia di protezione dei creditori in caso di insolvenza.
In tali casi quindi, al fine di poter efficacemente esperire l’azione revocatoria ordinaria, occorre verificare se nella fattispecie concreta esistano tutti i requisiti richiesti dal disposto normativo di cui all’art. 2901 c.c., e cioè:
- l’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente;
- l’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell’atto traslativo;
- la consapevolezza in capo al debitore (ed eventualmente, in capo al terzo) che, con l’atto di disposizione, diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
FONTE: EUROCONFERENCE NEWS - http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/trust-soggetto-revocatoria-danneggiare-creditori