lunedì 5 ottobre 2015 di Marco Peirolo
Le sanzioni applicabili per i modelli Intrastat sono diverse a seconda che le violazioni
riguardino i dati riepilogati ai fini fiscali o quelli riepilogati ai fini statistici.
Gli uffici abilitati a ricevere gli elenchi riepilogativi e quelli incaricati del controllo degli stessi,
se rilevano omissioni, irregolarità o inesattezze nella loro compilazione, provvedono
direttamente all’integrazione o alla correzione, dandone notizia al contribuente; se, invece,
rilevano la mancata presentazione di tali elenchi, ovvero non hanno la disponibilità dei dati
esatti, inviano richiesta scritta al contribuente invitandolo a presentare entro un termine,
comunque non inferiore a 30 giorni, gli elenchi ad un ufficio doganale abilitato, ovvero a
comunicare all’ufficio richiedente i dati necessari per rimuovere le omissioni, le irregolarità o
le inesattezze riscontrate (articolo 34, comma 1, D.L. 41/1995). Le violazioni fiscali sono
sanzionate ai sensi dell’articolo 11, comma 4, D.Lgs. 471/1997, il quale prende in
considerazione l’omessa presentazione degli elenchi, ovvero la loro incompleta, inesatta o
irregolare compilazione. La sanzione va da 516,00 a 1.032,00 euro per ciascun elenco ma, la
presentazione dell’elenco omesso entro il termine di 30 giorni dall’invito dell’ufficio
competente a riceverlo o incaricato al controllo, determina la riduzione della sanzione alla
metà. Per effetto dell’articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995, non dà invece luogo all’applicazione
della sanzione la correzione dei dati inesatti e l’integrazione dei dati mancanti, se “spontanea”
o effettuata a seguito di richiesta dell’ufficio.
In pratica, se l’elenco è stato presentato, i dati mancanti o inesatti possono essere integrati o
corretti senza che sia applicata la sanzione, mentre, se l’elenco non è stato presentato, la
sanzione è ridotta alla metà in caso di presentazione dell’elenco nel termine di 30 giorni dalla
richiesta dell’ufficio. L’omessa o tardiva presentazione degli elenchi può essere regolarizzata
ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 471/1997, cioè con il ravvedimento operoso, dovendosi
escludere la non punibilità prevista per le “violazioni meramente formali”. Come, infatti,
precisato dall’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 20/E/2005, l’articolo 6, comma 5-bis,
D.Lgs. 472/1997 non si applica per quelle violazioni, pur sempre formali, aventi ad oggetto la
presentazione, entro termini predeterminati normativamente, di atti che, per definizione, sono
soggetti a controllo, tra i quali sono senz’altro da ricondurre gli elenchi riepilogativi delle
operazioni intracomunitarie. È pertanto possibile effettuare la regolarizzazione con la
presentazione e il versamento della relativa sanzione ridotta, pari a 64,50 euro (1/8 di 516,00
euro), entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno nel corso
del quale è stata commessa la violazione. La sanzione ridotta deve essere versata con il
modello F24, indicando il codice tributo “8911” e, quale anno di riferimento, quello cui si
riferisce la violazione. Sono, inoltre, applicabili gli istituti del cumulo giuridico (articolo 12
D.Lgs. 472/1997) e della definizione agevolata delle sanzioni (articolo 16 D.Lgs. 472/1997).
Le violazioni statistiche sono sanzionate dall’articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995, il quale –
nella formulazione vigente sino alle intervenute modifiche introdotte dal Decreto sulle
semplificazioni fiscali – prevedeva che l’omessa o inesatta compilazione dei dati statistici fosse
punita con la sanzione:
• da 207,00 a 2.066,00 euro, per persone fisiche;
• da 516,00 a 5.164,00 euro, per enti e società.
Era, tuttavia, prevista la riduzione alla metà delle predette sanzioni se i dati mancanti o inesatti
fossero integrati o corretti entro il termine, non inferiore a 30 giorni, stabilito dell’Ufficio.
L’articolo 25 D.Lgs. 175/2014 ha limitato e semplificato l’onere comunicativo-statistico, nella
considerazione che gli eventuali errori commessi in sede di adempimento comunicativo hanno
natura formale, in quanto non idonei ad arrecare un danno erariale. In particolare, l’omissione
o l’inesattezza dei dati statistici negli elenchi riepilogativi si applica alle sole imprese che
rispondono ai requisiti indicati nei Decreti emanati annualmente, ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, D.Lgs. 322/1989. Tale disposizione prevede, al primo comma, secondo periodo, che
“è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di
indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata
fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura
violazione dell’obbligo di cui al presente comma”. In forza dell’ultimo Decreto pubblicato,
trattasi delle imprese che realizzano scambi commerciali con i Paesi membri dell’Unione
europea per un ammontare pari o superiore a 750.000,00 euro, secondo quanto indicato nel
D.P.R. 19 luglio 2013. Il riformulato articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995 specifica, inoltre, che
la sanzione prevista per le violazioni statistiche è applicata una sola volta per ogni elenco
mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate
in modo errato nello stesso.
fonte: www.ecnews.it