VOLUNTARY DISCLOSURE

LO STUDIO DEL DOTT. COMMERCIALISTA MASSIMO CHIOFALO  SI OCCUPA DELLA GESTIONE  DELLA   PROCEDURA DI VOLUNTARY DICLOSURE  IN TUTTE LE FASI. 

SI RICORDA CHE CON  DECRETO LEGGE N.153 DEL 30/09/2015 E' STATO PROROGATO SINO AL 30  NOVEMBRE 2015 IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

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La “collaborazione volontaria” (voluntary disclosure) è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono illecitamente patrimoni all’estero di regolarizzare la propria posizione denunciando spontaneamente all’Amministrazione finanziaria la violazione degli obblighi di monitoraggio. Possono avvalersi della procedura anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, ovvero che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. 

NOVITA'

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 30 settembre 2015, n. 227 il Decreto Legge 30 settembre 2015, n. 153 che proroga la scadenza per l'adesione alla procedura di emersione di beni e capitali trasferiti all’estero senza dichiararli al fisco italiano (c.d. voluntary disclosure). Il provvedimento prevede per l'istituto la seguente proroga dei termini: 
presentazione delle domande: al 30 novembre 2015; 
integrazione della documentazione: al 31 dicembre 2015. 
Il Decreto legge n. 153/2015 contiene inoltre la neutralizzazione dell'aumento delle accise che era previsto (come clausola di salvaguardia fiscale) dal 1° ottobre 2015 sui carburanti che viene ridotto da complessivi 1.716 milioni di euro a 728 mln e rinviato di un anno (al 2016). 

  Come presentare la richiesta 

 Il modello di richiesta di accesso alla procedura va presentato esclusivamente per via telematica; direttamente (se si è abilitati a Entratel o Fisconline) oppure tramite i soggetti incaricati. Riguardo a tale punto, va precisato che le richieste per accedere alla procedura di collaborazione volontaria possono essere inviate da tutti i professionisti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, che rientrano nell’elenco contenuto nel DPR n. 322 del 1998 e nei successivi decreti attuativi. Tra questi, sono compresi gli avvocati e gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

PER SAPERNE DI PIU' VISIONA I NOSTRI ARTICOLI SULLA 

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