Venerdì 15 aprile 2016
La Ctr ha l’onere di vagliare tutti gli elementi acquisiti dall’Amministrazione finanziaria: una contabilità apparentemente ineccepibile può nascondere sostanziali manipolazioni
Regolarità formale delle scritture, ricorso all’induttivo non precluso
Il giudice di merito non può annullare l’avviso di accertamento induttivo sulla base della regolarità formale delle scritture contabili, avallata dal commissario giudiziale, ma deve effettuare una valutazione complessiva sull’attendibilità della contabilità anche mediante l’approfondimento delle singole contestazioni dell’ufficio.
Questo il principio rigoroso affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 3279 del 19 febbraio 2016.
I fatti di causa
Con avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 1998, ai fini Irpeg, Iva e Irap, l’ufficio ha rideterminato induttivamente il reddito di una Srl in liquidazione, esercente attività di lavori generali di costruzione di edifici e ingegneria civile, ammessa al concordato preventivo.
La contribuente ha impugnato l’avviso in Commissione tributaria provinciale, sostenendo che:
la motivazione dell’atto era contraddittoria, in quanto l’ufficio, pur rilevando un bilancio formalmente ineccepibile, aveva ritenuto la contabilità inattendibile, discostandosi sia dalle risultanze dei verificatori sia da quanto accertato dagli organi del concordato e dal tribunale, che avevano confermato la regolarità formale della contabilità
era stato violato l’articolo 39, comma 2, Dpr 600/1973, in quanto non sussistevano i presupposti previsti dalla lettera d), in presenza di contabilità formalmente ineccepibile e sistematica e di irregolarità prive dei requisiti della gravità, precisione e concordanza.
Le doglianze della società, accolte dalla Commissione tributaria provinciale, sono state ritenute fondate anche in secondo grado.
In particolare, il giudice di secondo grado, respingendo l’appello dell’ufficio, ha affermato che l’accertamento induttivo era stato emesso fuori dai casi consentiti dalla legge, ossia in presenza di contabilità formalmente ineccepibile, e riteneva assorbita ogni altra questione.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, tra l’altro:
la violazione dell’articolo 39, comma 2, lettera d), Dpr 600/1973, e dell’articolo 54, comma 2, Dpr 633/1972 (articolo 360, comma 1, n. 3, cpc), poiché la Commissione regionale aveva errato nel ritenere che la regolarità formale della contabilità precludesse l’accertamento con metodo induttivo. A parere dell’Agenzia, ciò che doveva essere considerato rilevante, infatti, non era la eventuale irregolarità formale, ma la eventuale inattendibilità complessiva delle scritture contabili. Di conseguenza, la regolarità formale, piuttosto che costituire argomento fattuale dirimente della controversia, doveva essere punto di partenza dell’indagine mediante la quale il giudice tributario avrebbe dovuto verificare la sussistenza di elementi di inattendibilità della stessa contabilità
l’omessa motivazione su alcuni fatti decisivi e controversi, quali, tra gli altri, il confronto tra le copie dei compromessi in possesso dei clienti della società (esibiti a seguito di questionari e acquisiti, nel corso delle operazioni di verifica, mediante appositi verbali) e le copie reperite presso la società, diverse tra loro solo per il prezzo di vendita pattuito. Con riferimento alla stessa unità immobiliare, cioè, un preliminare riportava il corrispettivo inferiore da indicare nel rogito notarile; l’altro, il valore maggiore, realmente concordato e corrisposto dai clienti.
La Corte, trattando congiuntamente tali motivi per evidente connessione, li ha ritenuti fondati e li ha accolti, affermando che “in materia di accertamento … il ricorso al metodo induttivo è ammissibile anche in presenza di una contabilità formalmente regolare …” (n. 3279/2016).
Osservazioni
I giudici di legittimità hanno precisato che la regolarità formale della contabilità, assunta dalla Commissione regionale come primo e unico fondamento della propria decisione, non risulta essere canone ermeneutico corretto per l’applicazione delle norme in materia di accertamento induttivo. Tale conclusione trova giustificazione nella lettera sia dell’articolo 39, comma 2, Dpr 600/1973 (l’ufficio può determinare il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio o dalle scritture contabili) sia dell’articolo 54, Dpr 633/1972 (l’accertamento induttivo può essere utilizzato anche in presenza di “altri documenti” o “scritture contabili” diverse da quelle previste dalla legge, o di “altri dati e notizie” raccolti con le modalità previste dal legislatore negli articoli precedenti).
Le omissioni e le false o inesatte indicazioni, infatti, possono essere desunte sia indirettamente dalle ulteriori fonti previste da tali norme sia sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (Cassazione n. 7184/2009, 21697/2010, 6197/2015), rispetto alle quali il contribuente avrà l’onere di fornire prova contraria (Cassazione n. 6849/2009, 7871/2012, 27488/2013, 23550/2014, 5618/2015).
In tale contesto, un’eventuale pronuncia in termini di regolarità contabile da parte del commissario giudiziale non sarebbe stata da sola sufficiente ad annullare la rideterminazione del maggior reddito, poiché l’ineccepibilità formale del bilancio e delle scritture non poteva di certo escludere una loro alterazione sostanziale. E, comunque, la pronuncia non avrebbe mai potuto liberare la Commissione regionale dall’onere di vagliare tutti gli elementi raccolti dall’Amministrazione finanziaria.
Nella fattispecie esaminata, invece, il giudice di secondo grado si è limitato a un mero controllo formale, omettendo di valutare sia le informazioni acquisite dai verbalizzanti nel corso delle operazioni presso i clienti privati sia la documentazione agli atti (e cioè i doppi contratti preliminari che riportavano prezzi di vendita significativamente diversi), che giustificavano la ripresa a tassazione di corrispettivi non dichiarati.
Sarà il giudice del rinvio che, attenendosi ai principi di diritto espressi, dovrà riesaminare tutti gli elementi di fatto sottoposti al suo vaglio.
FONTE: FISCOGGI- Romina Morrone