È causa di forza maggiore se il trasferimento dell’immobile avviene trascorso un anno per cause non imputabili

Lunedì 20 marzo 2017
È “causa di forza maggiore”, se il contribuente si è reso aggiudicatario all’asta del nuovo immobile provvedendo a versare il relativo prezzo entro l’anno prescritto dalla legge,
ottenendo il decreto giudiziale di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. solo oltre tale termine, se il ritardo non è a lui imputabile, né era prevedibile. Lo ha specificato la Cassazione con l’ordinanza n. 6076/2017 del 9 marzo 2017. Il giudizio concerne il recupero della maggior Iva dovuta sull’acquisto di un immobile e dell’imposta sostitutiva sul relativo mutuo ipotecario, a seguito di revoca dell’agevolazione cd. “prima casa” prevista dall’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/86, per avere il contribuente alienato in data 29/06/2010 l’immobile acquistato con detta agevolazione in data 13/06/2006 senza però procedere ad un nuovo acquisto entro un anno dall’alienazione. Il giudice d’appello ha condivisibilmente ravvisato l’esistenza di una “causa di forza maggiore”, poiché il contribuente si è reso aggiudicatario all’asta del nuovo immobile in data 18/01/2011 ed ha provveduto a versare il relativo prezzo in data 15/02/2011 — quindi ampiamente entro l’anno prescritto dalla legge — ottenendo però il decreto giudiziale di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. solo in data 6/07/2011, con un ritardo di sette giorni rispetto alla scadenza dell’anno, ritardo però a lui non imputabile, né (data la sua estensione) prevedibile. Nel caso di specie l’acquisto vi è stato, ed è stato anche tempestivo con riguardo agli adempimenti pretendibili dal contribuente, quanto ad aggiudicazione e pagamento del prezzo, mentre il (lieve) ritardo è dipeso solo dalla emissione del decreto di trasferimento ex art. 586 cod. proc. civ. — necessario per il realizzarsi dell’effetto traslativo della vendita forzata — a distanza di circa cinque mesi dall’avvenuto pagamento del prezzo.
 FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

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