Il ravvedimento operoso nei reati ambientali

Martedì 27 ottobre 2015 Gianluigi Fino 
Il nuovo art. 452-decies c.p. descrive una pluralità di comportamenti eterogenei cui è collegato un alleggerimento del carico sanzionatorio laddove si assista ad un ravvedimento dell'autore del reato. Il ravvedimento operoso in senso stretto comprende due categorie di condotte successive al reato: 


1) la prima consiste nell'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a successive conseguenze; 2) la seconda è costituita dall'essersi concretamente adoperato, prima dell'apertura del dibattimento, per la messa in sicurezza, la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi. In tal caso, il legislatore ha tipizzato nel dettaglio la c.d. "contro condotta" da attuare, attraverso il riferimento ad attività già definite all'art. 240 TUAMB (Testo unico sull'ambiente). In particolare, la messa in sicurezza consiste: 
- quella operativa, nell'"insieme degli interventi eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività" (art. 240, lett. n) TUAMB); 
- quella permanente nell'"insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente" (art. 240 lett. o) TUAMB). 
La bonifica, invece, comporta il compimento "dell'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio" (art. 240, lett. p) TUAMB). Infine, il ripristino comprende ai sensi dell'art. 240 lett. q) TUAMB "gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici". Tra le condotte post delictum cui si collega il premio della riduzione di pena, l'art. 452-decies in ultimo annovera comportamenti che non incidono né sull'offesa tipica, né su altre conseguenze dannose del reato, ma sono esclusivamente finalizzati ad agevolare l'attività investigativa e a favorire l'accertamento del fatto, l'individuazione dei colpevoli, la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti. Nell'attuale assetto normativo, l'autore di condotte illecite inquinanti è certamente incentivato a rimediare il danno cagionato in considerazione delle notevoli attenuanti previste in tale circostanza. Tuttavia, un problema più che rilevante risiede, come rilevato nel massimario della cassazione, nel requisito della concretezza della messa in sicurezza, della bonifica e del ripristino dei luoghi riguardo all'interpretazione che ne sarà data dalla giurisprudenza. In sostanza, quali saranno le condotte riparatorie idonee a integrare l'attenuante in commento?
fonte: ratio mattino 

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