giovedì 14 aprile 2016
I forfettari non applicano la ritenuta d'acconto e non la subiscono ma devono assolvere determinati obblighi informativi.
I forfetari come definiti dalla Legge di stabilità 2015(L.190/2014) godono di alcune semplificazioni contabili e fiscali e, per quanto riguarda le ritenute d'acconto, non sono né sostituti d’imposta né sostituiti.
Tuttavia in entrambi i casi devono sottostare ad obblighi informativi. In particolare, i forfettari:
non subiscono la ritenuta d'acconto sulle prestazioni effettuate ma hanno l'obbligo di rilasciare un'apposita dichiarazione al committente dalla quale risulti che il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva;
non operano la ritenuta d’acconto in qualità di sostituti d'imposta sulle prestazioni ricevute da lavoratori autonomi/professionisti ma hanno l'obbligo di compilare l'apposito prospetto nella dichiarazione dei redditi contenente i codici fiscali e i redditi corrisposti ai percipienti
Esonero dalle ritenute sui compensi percepiti e rilascio di apposita dichiarazione
Gli aderenti al regime forfetario, come previsto dalla L. 190/2014, non sono soggetti a ritenuta d’acconto sui ricavi e i compensi percepiti. A fronte di questa semplificazione hanno l'obbligo informativo, come indicato dall’art. 1 comma 67 della Legge di stabilità 2015, di rilasciare un’apposita dichiarazione al sostituto d’imposta dalla quale risulti che “il reddito cui le somme percepite afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva”.
Per assolvere l'obbligo informativo verso il committente della non assoggettabilità dei compensi a ritenuta, è necessario indicare in fattura un'apposita dicitura. A titolo esemplificativo si può utilizzare la seguente:
“Si richiede la non applicazione della ritenuta d’acconto come previsto dall’art. 1, comma 67, Legge n. 190/2014”.
Per completezza, si precisa che nella fattura del forfetario devono essere presenti anche le seguenti diciture:
Iva non applicata ai sensi delle Legge 190/2014 art. 1 commi 58-59
Imposta di bollo assolta sull’originale (solo nel caso in cui la fattura superi l'importo di 77,47 euro)
Si ritiene tuttavia che l'obbligo "dell'apposita dichiarazione" previsto al comma 67 art.1 Legge 190/2014 possa essere soddisfatto anche rilasciando al committente una dichiarazione separata per la non applicazione della ritenuta sui compensi da corrispondere del forfetario.
Esonero dalle ritenuta sui compensi erogati e obblighi informativi in dichiarazione
Gli aderenti al regime forfetario, così come introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (L.190/2014) non sono tenuti ad operare le ritenute d’acconto al soggetto a cui corrispondono compensi, stipendi, provvigioni perché come definito dall’art. 69 della Legge 190/2014 non sono sostituti d’imposta.
Quindi alla ricezione della fattura di un professionista ordinario, il forfetario corrisponde l’intero importo senza trattenere alcuna ritenuta come se fosse un soggetto privato.
Tuttavia anche in questo caso, i forfetari sono sottoposti a obblighi informativi in quanto a norma dell’art. 73 della Legge di stabilità 2015 devono comunicare in dichiarazione dei redditi:
il codice fiscale dei percipienti
l’ammontare dei redditi corrisposti.
Nel quadro RS di UNICO 2016 è stato introdotto un prospetto apposito in cui vanno dichiarati questi dati titolato: Regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni-obblighi informativi.
In merito alla non applicazione della ritenuta sui compensi erogati, benchè il comma 69 dell'art.1 Legge di stabilità 2015 non preveda alcun obbligo di comunicazione al percipiente, si ritiene utile comunicarlo per permettere al percipiente di emettere fattura senza l'applicazione della ritenuta d'acconto.
Riferimenti normativi
FONTE:FISCOETASSE di Michela CavallariI seguenti riferimenti normativi appartengono tutti alla Legge di stabilità 2015 (L.190/2014): Art. 1 comma 58: Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti di cui al comma 54: a) non esercitano la rivalsa dell'imposta di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le operazioni nazionali (...) Art. 1 comma 59: Salvo quanto disposto dal comma 60, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti. Resta fermo l'esonero dall'obbligo di certificazione di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni. Art .1 comma 67:I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. A tale fine, i contribuenti rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono e' soggetto ad imposta sostitutiva. art.1 comma 69: (...)I contribuenti di cui al comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi. Art. 1 comma 73. (...). Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate recante approvazione dei modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attivita' svolta.