Imposta di registro nelle locazioni pluriennale

Per i contratti di locazione (e sublocazione) di immobili urbani di durata pluriennale, l’imposta di registro può essere assolta
sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno (articolo 17, comma 3, Dpr 131/1986). Se corrisposta per l’intera durata del contratto, l’imposta dovuta è ridotta di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (articolo 5, Tariffa parte I, nota I, Dpr 131/1986). Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura del saggio degli interessi legali è fissata allo 0,1% in ragione d’anno (articolo 1, decreto 7 dicembre 2016). FONTE:FISCOGGI.IT

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