LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE IN UDIENZA PER L' AVVOCATO IN GRAVIDANZA

La tutela dell’avvocato-donna in gravidanza o in maternità è la novità legislativa inserita all’interno della legge di bilancio 2018, in tema di legittimo impedimento a comparire in udienza sia in ambito civile che penale
(Art. 1, commi 465-466, legge 27 dicembre 2017, n. 205). Il comma 465 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 si riferisce espressamente alle cause civili, inserendo un ulteriore comma all’art. 81-bis delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, che così recita: «Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi. La disposizione del primo periodo si applica anche nei casi di adozione nazionale e internazionale nonchè di affidamento del minore avendo riguardo ai periodi previsti dall'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Dall'applicazione del presente comma non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali e' richiesta un'urgente trattazione». Interessante notare come la tutela prevista riguardi sia la maternità “naturale” che i casi di adozione nazionale ed internazionale, equiparando a tutti gli effetti le due situazioni. Per quanto riguarda il comma 466, lo stesso si riferisce invece al processo penale: «All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Agli effetti di cui al comma 5 il difensore che abbia comunicato prontamente lo stato di gravidanza si ritiene legittimamente impedito a comparire nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso». In tale seconda ipotesi, applicabile al processo penale, viene ritenuto legittimo impedimento esclusivamente lo stato di gravidanza ed in particolare il periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i tre mesi successivi. Finora le norme vigenti non prevedevano una disciplina che contemplasse e tutelasse le oggettive difficoltà che l’avvocato può riscontrare nell’esercizio normale della sua attività professionale in caso di gravidanza e maternità. Non era, infatti, possibile per una donna avvocato chiedere un rinvio della causa civile o penale nei tre mesi antecedenti al parto o nei tre mesi successivi alla nascita di un figlio. L’unica tutela prevista prima della legge di bilancio 2018 e tutt’ora vigente, riguarda la possibilità di usufruire del congedo di maternità, il quale consente di ricevere una indennità erogata dalla cassa forense pari all'80% di 5/12 del reddito professionale Irpef netto prodotto nel 2° anno anteriore al verificarsi dell’evento. È previsto inoltre, che in ogni caso: a) l’indennità minima non possa essere inferiore a quella stabilita in base alle tabelle INPS vigenti nell'anno del parto (pari ad € 4.958,70 lordi per il 2017); b)l’indennità massima non possa essere superiore a cinque volte l’importo minimo di cui sopra (pari ad € 24.793,50 lordi per il 2017). L’indennità viene corrisposta in unica soluzione (applicando la ritenuta d’acconto del 20%, fatta eccezione dei casi ove è previsto l’esonero della ritenuta stessa) per i due mesi di gravidanza antecedenti la data presunta del parto e per i primi tre mesi di puerperio successivi alla data effettiva del parto, per un totale di cinque mensilità. FONTE:IL QUOTIDIANO GIURIDICO

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