sabato 26 settembre 2015
di Federica Furlani
Come già anticipato in precedenti contributi il D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015, in attuazione
alla direttiva europea 2013/34/UE, relativo ai bilanci d’esercizio e ai bilanci consolidati, ha, tra
le altre cose, modificato l’art. 2427 c.c. dedicato al contenuto della Nota integrativa.
Le modifiche, ricordiamo, interesseranno i bilanci degli esercizi aventi inizio al 1° gennaio
2016, ovvero il bilancio 2016 per le società con esercizio coincidente all’anno solare, fatte
salve eventuali modifiche necessarie, ai fini comparativi, anche al bilancio 2015.
Le modifiche alla Nota integrativa (art. 2427 c.c.) sono principalmente disposte dall’art. 6 co. 9
del citato D.Lgs. 139/2015.
Premessa fondamentale è che, in base alla nuova formulazione dell’art. 2427, co. 2, le
informazioni in Nota integrativa vanno riportate secondo l’ordine in cui le voci di stato
patrimoniale e conto economico sono riportate nei relativi schemi.
Le novità riguardano:
- n. 3): non è più richiesta la composizione della voce "costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicità”, ma solo dei “costi di sviluppo”, in quando non è più ammessa la
capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità che vanno considerati come costi
d’esercizio;
- n. 7): la composizione delle voci "ratei e risconti attivi”, "ratei e risconti passivi” e "altri
fondi” va indicata indipendentemente dal loro ammontare. Nella precedente versione era
richiesta solo se di ammontare apprezzabile;
- n. 10): la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di
attività e secondo aree geografiche va sempre indicata. Nella precedente versione era
richiesta solo se significativa;
- n. 13): è stata eliminata la richiesta della composizione delle voci "proventi straordinari
e: "oneri straordinari” di ammontare apprezzabile, essendo venuta meno l’area
straordinaria in bilancio, e sostituita dall’indicazione dell’”importo e natura dei singoli
elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”;
- n. 16): oltre all'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, vanno
ora indicate anche le eventuali anticipazioni e crediti concessi agli stessi soggetti,
precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente
rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per
effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;
- n. 18): oltre all’indicazione delle azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni
emessi dalla società, vanno indicati gli eventuali warrants e opzioni;
- n. 22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate non concluse a normali condizioni
di mercato, (con importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la
comprensione del bilancio) vanno indicate sempre.
Nella precedente versione
l’indicazione era richiesta solo se le operazione erano rilevanti.
Sono stati inoltre aggiunti 4 nuovi numeri al primo comma con l’obbligo di riportare le seguenti
nuove informazioni:
- n. 22-quater): natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, che in precedenza erano contenuti nell’ambito
della Relazione sulla gestione;
- n. 22- quinquies): nome e sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato
dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata,
e il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- n. 22- septies): la proposta di destinazione degli utili o copertura perdite
La modifica all’art. 2427-bis c.c. dedicato alle informazioni relative al “fair value” degli
strumenti finanziari, prevede che nella nota integrativa siano ora indicati per ciascuna
categoria di strumenti finanziari derivati oltre al loro fair value e alle informazioni sulla loro
entità e sulla loro natura, i termini e le condizioni significative che possono influenzare
l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui
si basano modelli e tecniche di valutazione; le variazioni di valore iscritte direttamente a conto
economico o imputate a riserva del patrimonio netto. E’ richiesta inoltre la predisposizione di
una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio.
Infine ai sensi del modificato n. 6 dell’art., 2426 c.c., dedicato ai criteri di valutazione, nella
Nota integrativa deve essere fornita una spiegazione del periodo di ammortamento
dell’avviamento. Per quanto riguarda il contenuto della Nota integrativa per le società che
redigono il bilancio abbreviato, il nuovo art. 2435-bis, co. 5, c.c. individua in modo esplicito le
informazioni obbligatorie da indicare, mentre nella precedente versione venivano indicate
quelle da omettere. Sono inoltre richieste ulteriori informazioni rispetto alla vecchia
normativa: i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, le indicazioni
sull’ammortamento dell’avviamento, l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di
costo di entità o incidenza eccezionali, le nuove prescrizioni previste per le anticipazioni e i
crediti concessi ad amministratori e sindaci, nonché le indicazioni richieste dai nuovi n. 22-
quater, 22-quinquies e 22-septies.
Ricordiamo infine che per le c.d. micro-imprese è previsto l’esonero dalla redazione della Nota
integrativa, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni previste
dai n. 9) e 16) dell’art. 2427 c.c. (così come modificato dal D.Lgs. 139/2015).
fonte: www.ecnews.it