Le contestazioni generiche inidonee ai fini dell’accertamento

Martedì 23 maggio 2017

Sono inidonee le contestazioni generiche dell’Ufficio che considera «non significative» le prove addotte dal contribuente, in quanto prive di «una convincente motivazione».
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 23794 del 23 novembre 2016. Ad un contribuente veniva notificato un avviso di accertamento ex art. 38 comma 4 DPR 600/73, emesso in applicazione del redditometro, con il quale veniva rettificato il reddito dichiarato. Alla base delle contestazioni dell’Ufficio vi era la disponibilità parziale dell’appartamento condiviso con i genitori, l’uso promiscuo dell’auto per l’attività di agente finanziario ed il possesso di un natante di limitate dimensione, non compreso fra le imbarcazioni da diporto. Il contribuente presenta ricorso vincendo sia in primo che in secondo grado. Il giudice di merito nel dare ragione al contribuente, ha evidenziato che il possesso di un natante di limitate dimensioni era irrilevante ai fini della ricostruzione del reddito e che anche gli altri elementi evidenziati dall’Ufficio non erano idonei a rilevare un maggior indice di capacità contributiva. La Suprema Corte confermando le motivazioni del giudice di merito, ha evidenziato che le affermazioni dell’ufficio fossero alquanto generiche, mentre, il contribuente, su cui gravava l’onere della prova, era riuscito a dimostrare come gli elementi indicati non rivelassero nessuna maggiore capacità contributiva. 
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

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