Cartella di pagamento nulla se la raccomandata è vuota

Martedì 29 marzo 2016 

 Raccomandata di Equitalia priva di alcuni fogli: l’onere della prova spetta al contribuente destinatario dell’atto. La Cassazione cambia opinione.
È nulla la cartella di pagamento notificata dal postino con raccomandata a.r. se, dentro la busta, manca qualche foglio o è del tutto vuota. Ma la prova circa l’incompletezza del contenuto del plico spetta sempre al contribuente. Cambio di interpretazione della Cassazione: con una recente sentenza [Cass. sent. n. 5397/2016 del 18.03.2016.] la Suprema Corte sposa la tesi più favorevole al fisco nel caso delle cartelle di pagamento lacunose. Ma procediamo con ordine. Se il postino consegna una raccomandata e, al suo interno mancano alcuni o tutti i fogli – probabilmente perché il mittente si è dimenticato di inserirli – la prima cosa a cui viene di pensare è che la notifica sia nulla e che, pertanto, il destinatario può stare al sicuro da qualsiasi pretesa di pagamento, specie nel caso in cui il mittente sia Equitalia o qualsiasi altro creditore. Il punto, però, è a chi spetti dimostrare l’incompletezza della busta. Di certo, spostando l’onere della prova sul mittente si scarica su quest’ultimo un compito impossibile da gestire, perché – essendo il plico ormai uscito dalla sua disponibilità materiale – difficilmente egli potrebbe dar contezza, al giudice, di aver operato in modo corretto. Tuttavia, questa è stata la tesi sostenuta dalla giurisprudenza e dalla stessa Cassazione negli anni passati (leggi: “Equitalia: che succede se dalla busta mancano fogli?” ed “Equitalia deve dimostrare l’esatto contenuto della cartella”). In buona sostanza, spettava ad Equitalia dimostrare che la cartella spedita con raccomandata a.r. era completa di ogni informazione necessaria. Così ragionando però, e ipotizzando comportamenti fraudolenti da parte dei contribuenti, chiunque poteva strappare qualche pagina della cartella e fingere di aver ricevuto, sin dall’origine, una busta incompleta. L’Agente della riscossione, non potendo provare il contrario, finiva sempre per soccombere. Ecco probabilmente la ragione del cambio di interpretazione della Cassazione. La quale continua a sottolineare il principio cardine: è nulla la cartella di pagamento incompleta delle informazioni essenziali o, peggio, di qualche foglio. Tuttavia, è il destinatario a dover dimostrare che il postino gli ha consegnato un atto a metà. Pertanto, quando Equitalia usa la raccomandata a.r. per notificare la cartella, le basta solo l’accettazione della missiva da parte della posta e l’avviso di ricevimento a far ritenere che il destinatario sia al corrente del contenuto dell’atto e che la notifica sia avvenuta integralmente. Si ha, insomma, una presunzione di conoscenza del contenuto della cartella per via di quanto attestato dal postino che è un pubblico ufficiale. Sta, invece, al contribuente dimostrare che al momento dell’apertura la busta era vuota. Lo potrà fare, eventualmente, avvalendosi di testimoni (non essendo ipotizzabile una prova documentale sul punto). È questo ciò che viene chiamato “principio di vicinanza della prova” [In virtù di tale criterio tecnico l’onere probatorio, in deroga alla norma di cui all’art. 2697 cod. civ., viene posto a carico della parte prossima alla fonte di prova], secondo cui l’onere spetta a colui in possesso della documentazione atta a dimostrare il fatto. Inutile, dunque, stando all’ultimo indirizzo sposato dalla Cassazione, fare i furbetti e dire che la cartella mancata di alcuni essenziali fogli di carta. A meno che non ci sia qualche testimone disposto, in causa, a giurare il falso. Già!, perché Equitalia potrebbe sempre chiedere alle Poste di certificare il peso che aveva la raccomandata (e, in buona sostanza, il quantitativo di carta in essa presente) e così arrivare a dare, per indizi, la dimostrazione della completezza della notifica. In sintesi, la cartella di pagamento pervenuta all’indirizzo del contribuente deve ritenersi consegnata in modo rituale grazie alla presunzione di conoscenza stabilita dal codice civile [Art. 1335 cod. civ.]: presunzione che può essere superata soltanto se l’interessato dimostra di essersi incolpevolmente trovato nell’impossibilità di prenderne cognizione.
FONTE:www.laleggepertutti.it

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