Martedì 29 marzo 2016
Niente più obbligo per datore di lavoro di trasmette il
certificato all'INAIL: nuove procedure per infortuni e
malattie professionali.
Dal 22 marzo sono operative le disposizioni in base alle quali i certificati medici per infortuni e
malattie professionali sono trasmessi esclusivamente in via telematica direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria che presta l’assistenza. L’INAIL pubblica le istruzioni per la
presentazione delle nuove istanze con la circolare 10/2016, in applicazione delle semplificazioni
per i datori di lavoro previste dal decreto legislativo 151/2015 attuativo del Jobs Act. Addio
quindi alla vecchia notifica INAIL, nuove istanze esclusivamente telematiche nell’ottica di ridurre
gli oneri amministrativi per i datori di lavoro e favorire la dematerializzazione di documenti e
procedure. Resta a carico de datore di lavoro l’obbligo di inoltrare la denuncia di infortunio
all’Istituto entro due giorni e di malattia professionale entro cinque giorni da quello in cui ne ha
avuto notizia.
Il certificato medico
Lo deve predisporre, in via telematica, il medico o la struttura che presta la prima assistenza a un
lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale, e trasmetterlo contestualmente
all’INAIL con le modalità previste dalla circolare. La compilazione del certificato e il relativo
invio devono avvenire entro le 24 ore successive all’intervento di prima assistenza. Il datore di
lavoro è esonerato dall’obbligo, previsto dalla precedente normativa, di trasmettere all’INAIL il
certificato medico. Dovrà però indicare i riferimenti del certificato medico nella denuncia
obbligatoria di infortunio sul lavoro, che vengono resi disponibili dallo stesso istituto assicuratore.
Il datore di lavoro accede alla documentazione utilizzando gli applicativi pubblicati su sito INAIL
attraverso le proprie credenziali di accesso.
Tutto invariato in merito agli obblighi del lavoratore, che deve avvisare il datore di lavoro di
qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, denunciando la malattia professionale entro
15 giorni dalla sua manifestazione (in caso, contario, decade dal beneficio per il tempo
antecedente la denuncia). Il lavoratore deve fornire al datore di lavoro il numero identificativo del
certificato, la data di emissione e i giorni di prognosi.
Ci sono poi disposizioni paticolari per determinati settori (navigazione, artigianato, agricoltura).
La denuncia di infortunio
Per quanto riguarda la denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro, non cambia nulla: va
inoltrata entro due giorni in caso di infortunio e cinque giorni in caso di malattia professionale. Il
datore di lavoro è esonerato solo nei casi di infortuni mortali o con prognosi superiori ai 30 giorni,
che prevedono l’obbligo di trasmizzione alle autorità di sicurezza direttamente da parte
dell’INAIL.
Servizi INAIL
L’INAIL mette a disposizione sul portale i seguenti nuovi servizi per gli utenti:
• Servizio certificati di infortunio e malattia professionale, riservati ai medici e alle strutture
sanitarie, per l’inoltro dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;
• Cruscotto certificati medici per la consultazione da parte di datori di lavoro e intermediari.
Ci sono poi le istruzioni per medici, lavoratori e datori di lavoro. Per i medici riguardano la
redazione e l’invio dei certificati, per il lavoratore le comunicazioni al datore di lavoro, per il
datore di lavoro la possibilità di consultare i dati e la trasmissione delle denunce. In allegato, la
domanda di accreditamento presso l’INAIL per medici e presidi ospedalieri.
Fonte: PMI - circolare INAIL