Quattordicesima: a chi spetta e a quanto ammonta

Mercoledì 30 marzo 2016 

 Chi ha diritto alla quattordicesima, anche detta premio annuale o gratifica feriale, pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto. Non tutti i dipendenti hanno diritto alla quattordicesima, ma solo quelli il cui contratto collettivo nazionale lo prevede.
In particolare viene, in tali casi, stabilita l’erogazione di un’ulteriore mensilità, che quasi sempre prende il nome di quattordicesima. In alcuni casi, invece, viene chiamata “premio annuale”, “premio ferie” o “gratifica feriale”. Se il contratto collettivo nazionale non prevede l’erogazione della quattordicesima, la può prevedere il contratto aziendale, rendendola così parimenti obbligatoria. Quanto all’ammontare della quattordicesima anch’esso viene determinato dal contratto collettivo (nazionale o aziendale). In particolare, la contrattazione regola di norma l’entità della retribuzione a cui commisurare la mensilità, il momento in cui il dipendente matura il diritto alla 14ma (comprese le varie ipotesi di assenze dal lavoro) ed il pagamento. In mancanza di norme espresse valgono i principi stabiliti per la tredicesima. La misura della quattordicesima prevista dai CCNL è generalmente pari ad una mensilità della retribuzione globale di fatto in corso nel mese in cui viene corrisposta o ad una percentuale di essa. Se è disciplinata dalla contrattazione aziendale, la misura e gli elementi che la compongono variano in relazione alla pattuizione delle parti. L’indennità di contingenza maturata è computabile nella quattordicesima mensilità, mentre l’EDR non si calcola. Al contrario della 13ma, che viene pagata a dicembre, di norma il periodo di maturazione della 14ma non coincide con l’anno solare ma è stabilito tra il 1° luglio e il 30 giugno dell’anno successivo, mentre il pagamento è previsto a maturazione completata e di norma prima del periodo feriale. L’erogazione della quattordicesima presuppone che il relativo diritto sia maturato nell’arco temporale di un anno. Pertanto un lavoratore che ha prestato la sua opera ininterrottamente per un anno ha diritto all’importo intero della tredicesima. Invece, nel caso di assunzione o cessazione del rapporto durante l’anno oppure di assenze non giustificate (o permessi non retribuiti), la quota di quattordicesima sarà proporzionale al periodo di servizio effettuato. In tali ipotesi maturano tanti dodicesimi di quattordicesima quanti sono stati i mesi di lavoro. In via generale le frazioni di mese lavorate superiori a due settimane sono considerate mese intero. I casi di assenza che fanno ugualmente maturare il diritto alla quattordicesima sono: – congedo di maternità e paternità – congedo matrimoniale – malattia e infortunio (nei limiti di conservazione del posto di lavoro) – festività, ferie e permessi retribuiti. I casi di assenza che non fanno ugualmente maturare il diritto sono: – congedo parentale; – sciopero; – malattia del bambino; – periodo di aspettativa. 

FONTE: www.laleggepertutti.it

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