Con ordinanza la Cassazione civile, sez. II, n. 18857 del 16 luglio 2018 (ud. 28.03.2018), in tema di divisione ereditaria, ha affermato che l’azione di rendiconto tra gli eredi è distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione e può essere proposta autonomamente anche ove siano già definite le questioni relative alla divisione ereditaria, non sussistendo reciproca pregiudizialità o condizionamento tra le due azioni.
Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione consolida l’orientamento secondo cui nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 cod. civ., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l'azione di rendiconto (nel caso di specie, sui frutti dei beni caduti in eredità) può presentarsi anche distinta rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, tale che le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011).
fonte: quotidiano giuridico