Giovedì 23 febbraio 2017
Trasmissione elettronica fatture e comunicazione fatture emesse e ricevute cd. spesometro, stesso adempimento: uno facoltativo l'altro obbligatorio
Entro il 31 marzo i soggetti che vogliono procedere alla trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi devono esercitare apposita opzione.
La trasmissione telematica delle fatture per opzione da’ al contribuente sostanziosi vantaggi quali l'esonero
dalla presentazione delle comunicazioni relative allo spesometro
comunicazioni black list
comunicazione acquisti effettuati da operatori di San Marino
Modelli Intrastat
comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing
ed inoltre prevede
priorità per i rimborsi Iva entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione
termini di accertamento ridotti di un anno solo per i soggetti che garantiscano anche la tracciabilità dei pagamenti.
I vantaggi piu’ sostanziosi sono quelli relativi alla riduzione dei termini di accertamento e per chi interessato alla priorità nei rimborsi Iva, perché gli altri esoneri sono la conseguenza del fatto che i dati sono già in possesso dell'Agenzia attraverso la trasmissione telematica delle fatture!
Contemporaneamente a questa facoltà concessa ai contribuenti dal Decreto Legislativo n.127 del 5 agosto 2015, il decreto fiscale collegato alla legge di Stabilità 2016 D.L. 193/2016 ha introdotto l’obbligo di “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”.
Nella sostanza si tratta dello stesso obbligo con la differenza che se eseguo l’adempimento per opzione ho dei vantaggi, se invece lo faccio per obbligo no!!!!
La confusione quindi aumenta e non si capisce perché la circolare emanata ieri la n. 1 del 7 febbraio 2017 non abbia colto l’occasione per fare chiarezza sul perché di questi due adempimenti con modalità diverse!
Per la verità tra le righe della circolare la conferma c’è ma in maniera indiretta.
Infatti al punto 5 viene detto che:
“i chiarimenti riportati nei paragrafi precedenti e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali (articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015) – valgono anche per assolvere l’obbligo di comunicazione dei dati fattura stabilito dal novellato art. 21 del decreto-legge n. 78/2010.”
Sicuramente la semplificazione annunciata in questo caso raggiunge il massimo della contraddizione: alla confusione veramente non c’è limite!
FONTE:FISCOETASSE