Lunedì 6 giugno 2016
Benefici anche in caso di compilazione infedele degli studi di settore
L’indicazione infedele dei dati degli studi di settore non sempre preclude l’accesso ai benefici del regime premiale, la permanenza nel regime risulta sussistere, infatti, se restano confermate l’assegnazione ai cluster e le condizioni di congruità, coerenza e normalità. Questo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 24 del 30 maggio.
Infedele compilazione studi di settore - Nella Circolare n. 28/E del 2015 (paragrafo 8) dell’Agenzia delle Entrate è stata analizzata l’infedele compilazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei relativi riflessi sull’applicazione del regime premiale, previsto dall’articolo 10 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per i soggetti congrui, coerenti e normali alle risultanze degli studi di settore. In tale occasione, era stato osservato che “la valenza della disposizione contenuta nella lettera a) del comma 10 del citato articolo 1017 ha carattere autonomo rispetto sia a quella contenuta nella successiva lettera b), che prevede che “la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili”, sia a quella di cui al precedente comma 9, che statuisce che per accedere al regime premiale è necessario essere congrui, anche a seguito di adeguamento, alle risultanze degli studi di settore.
Accesso al regime premiale - L’indicazione infedele dei dati, di conseguenza, preclude l’accesso ai benefici del regime premiale per il solo fatto che non è stata verificata una condizione che la legge ha posto come necessaria al fine di poter fruire di tali benefici, a prescindere se la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori”.
Circolare 24/E/2016 – Con la Circolare n. 24/E/2016 l’Agenzia delle Entrate a parziale modifica di quanto già osservato nel richiamato documento di prassi dello scorso anno, ha ritenuto che, al fine di corrispondere agli obiettivi di trasparenza e incremento della tax compliance, occorra procedere ad un’interpretazione sistematica della normativa di riferimento; in particolare, l’Agenzia è dell’avviso che la lettera a) del comma 10 del citato articolo 10 debba necessariamente essere letta in correlazione con il comma 9, del medesimo articolo, nonché con la lettera b) del comma 10 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
Destinatari del beneficio - Destinatari dei benefici del regime premiale di cui al comma 9 sono, quindi, quei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi stessi, anche per effetto dell’adeguamento. Dunque il contribuente può accedere al regime premiale a condizione che:
• dichiari ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore (comma 9);
• assolva regolarmente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi (lett. a), comma 10);
• risulti coerente e normale con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione (lett. b), comma 10).
Contribuente virtuoso - Alla luce di ciò appare evidente la ratio legis della norma agevolativa volta a premiare il contribuente virtuoso che assolve alle condizioni sopra esposte. Ne consegue che l’enunciazione di principio secondo cui l’indicazione infedele dei dati preclude l’accesso ai benefici del regime premiale a prescindere dal fatto che la sostituzione dei dati infedeli con quelli veritieri comporti una situazione di non congruità o di non coerenza agli indicatori, non sembrerebbe in linea con la descritta ratio legis.
Fedeltà dei dati - Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la fedeltà dei dati risulta sussistere anche nel caso di errori o omissioni che non comportino la modifica:
• dell’assegnazione ai cluster;
• del calcolo dei ricavi o dei compensi stimati, ovvero, qualora gli errori o omissioni comportino la modifica dei ricavi o dei compensi stimati, le risultanze dell’applicazione degli studi di settore sulla base dei dati veritieri siano di un ammontare non superiore rispetto ai ricavi o compensi dichiarati;
• del posizionamento rispetto agli indicatori di normalità o di coerenza, nel senso che il contribuente – anche a seguito della modifica dei dati – risulti coerente e normale ai sensi della lettera b) del comma 10 dell’articolo 10 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
FONTE:FISCALFOCUS