Gli immobili strumentali all'attività d'impresa

Lunedì 13 giugno 2016


Il punto dopo la Circolare dell'Agenzia 26/E 2016 Gli immobili strumentali sono beni utilizzati dall'impresa per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui redditi (D.P.R 917/86) i beni immobili strumentali si distinguono tra: beni immobili strumentali per destinazione e beni immobili strumentali per natura. Beni immobili strumentali per destinazione I beni immobili strumentali per destinazione sono beni utilizzati per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla loro natura o dalle loro caratteristiche. L'art. 43 .T.U.I.R (D.P.R 917/86) dispone che: " Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore". Inoltre, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 01 giugno 2016 al punto 3.1 ha precisato che: "Si definiscono strumentali per destinazione quegli immobili che hanno come unico impiego quello di essere “direttamente utilizzati” nell’espletamento di attività tipicamente imprenditoriali." Beni immobili strumentali per natura I beni immobili strumentali per natura, sono immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di una diversa utilizzazione. In particolare l'art. 43 T.U.I.R (D.P.R 917/86) dispone che: "Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato". Semplificando, si tratta di immobili non abitativi ed appartenenti ai gruppi di categorie catastali di seguito elencate: - gruppo B (es: collegi e convitti, uffici pubblici, scuole, biblioteche, musei, cappelle, magazzini sotterranei); - gruppo C (unità immobiliari a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali negozi e botteghe, magazzini e locali di deposito, laboratori); - gruppo D (immobili a destinazione speciale, quali opifici, alberghi, case di cura ed ospedali con fine di lucro, istituti di credito), - gruppo E (immobili a destinazione particolare, quali costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche; - gruppo A, categoria A/10 (uffici e studi privati, a condizione che la destinazione ad uso ufficio o studio privato sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria).

 FONTE:www.fiscoetasse.com

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