Firma illegibile accertamento illegittimo

Lunedì 13 giugno 2016



È illegittimo l’accertamento sottoscritto con una sigla illeggibile anche se viene prodotta in giudizio la delega di funzioni.
Questo è quanto sostiene la CTP di Siracusa nella sentenza 827/3/2016 (presidente Bonfiglio, relatore Migneco). Un contribuente viene invitato dall’amministrazione a fornire chiarimenti e documentazione per la non congruità dei ricavi dichiarati rispetto a quelli calcolati dallo studio di settore. Il contribuente propone ricorso e tra i vari motivi contesta la illeggibilità della sottoscrizione posta sotto una stampa ambivalente («Direttore dell’ufficio o funzionario delegato»). Prontamente l’Agenzia delle Entrate produce copia della delega di firma. Ma la Ctp accoglie il ricorso, sostenendo che “L’avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate […] nei confronti di […] reca in calce una sigla non intellegibile, apposta sotto la dicitura a stampa: “Il direttore dell’ufficio (o il funzionario delegato)”. Nessuna indicazione viene fornita in ordine alla identità soggettiva del sottoscrittore, se cioè trattasi della persona fisica del direttore, ovvero del funzionario delegato. Tale essendo la situazione di fatto desumibile oggettivamente dalla lettura dell’avviso impugnato, è opportuno operare preliminarmente una ricognizione della disciplina vigente in materia. Secondo quanto prevede l’art 42 comma 1 del DPR 600/73, “gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d’ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato”. Il successivo comma 3 della norma commina la sanzione della nullità qualora l’accertamento non rechi, tra l’altro, la suddetta sottoscrizione. Si tratta di una tassativa ipotesi di invalidità dell’avviso di accertamento che, per espressa volontà legislativa, si applica solo a tale tipologia di atti di imposizione tributaria, tantè vero che la giurisprudenza di legittimità ne ha dato una interpretazione restrittiva, non essendo tale vizio invocabile per atti tributari diversi dagli avvisi di accertamento. Ciò premesso, l’ambito applicativo ed il contenuto dispositivo enucleabile dalla citata disposizione di legge è stato recentemente perimetrato dalla Suprema Corte con pronunce di univoco tenore. Con sentenza n. 18758 del 05.09.2014 è stato espressamente puntualizzato che in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R . 29 settembre 1973 n. 600 e dell’art. 56 dei d.P.R. 26 ottobre 1972. n. 633 (che, nel rinviare alla disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citalo art. 42), se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del titolare dell’ufficio, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo (da parte del sottoscrittore e la presenza della delega del titolare dell’ufficio”. – così in massima. Trasponendo il suddetto principio nella concreta fattispecie in esame, non vi è dubbio che il ricorrente abbia esplicitamente contestato la legittimità del procedimento di adozione dell’avviso, evidenziando l’impossibilità di individuare effettivamente il soggetto (direttore dell’ufficio o funzionario delegato), che ha sottoscritto materialmente l’avviso impugnato, elemento questo che deve ritenersi logicamente prodromico alla richiesta di verifica dell’esistenza di eventuale delega da parte del direttore dell’ufficio, qualora non sia stato quest’ultimo a sottoscrivere personalmente l’avviso. Orbene, già tale profilo parrebbe sufficiente a determinare una statuizione di invalidità dell’avviso di accertamento poiché la mera sigla apposta sono una dicitura a stampa semanticamente ambivalente (il direttore dell’ufficio o il funzionario delegato), non consente di individuare affatto la persona dell’effettivo sottoscrittore. Ma vi è di più. La difesa dell’Agenzia sembra implicitamente avallare la tesi che si tratti di un funzionario delegato, dal momento che ha allegato ”ad ogni buon fine” copia della delega di firma degli atti di accertamento (vedi documentazione allegata alla comparsa di costituzione). La questione non è tuttavia risolta neppure valorizzando la suddetta produzione, poiché dalla disamina della richiamata delega non si evince affatto chi sia il funzionario che abbia sottoscritto l’avviso e, soprattutto, se proprio questi aveva ricevuto legittima delega da parte del direttore dell’ufficio di [..]. Peraltro, anche a voler ritenere sussistente una delega generale per la sottoscrizione degli avvisi di accertamento ‘”al Capo Area Controllo”, come si evince dall’atto organizzativo del 23.05.2005 (che è tuttavia oltre tre anni antecedente alla sottoscrizione dell’avviso notificato a […]) , non risulta poi conseguentemente indicato chi sia il funzionario o impiegato della carriera direttiva che abbia concretamente ricevuto tale, delega, e una tale omissione svuota di reale contenuto probatorio la produzione allegata dall’ufficio pubblico. Si tratta di una interpretazione già immanente nella disposizione normativa, ma che ha ricevuto recentissima conferma giurisprudenziale da una pronuncia della Suprema Corte pubblicata nelle more della stesura della presente motivazione, e che per opportuna chiarezza mette conto riportare: “In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella e dell’atto impositivo. sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco, che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.” – cosi Cass. Civ. sez. 5 sent. n. 22803 del 9.11.2015“. In sintesi la CTP sostiene che, il difetto di sottoscrizione, come da provata giurisprudenza, rientra tra le tassative ipotesi di nullità dell’avviso di accertamento, non essendo tale vizio estensibile ad altri atti dell’imposizione tributaria. Nel caso di specie il contribuente non è stato messo nelle condizioni di verificare se il sottoscrittore dell’atto sia il Direttore od un funzionario da questi delegato, stante la sigla apposta sotto una dicitura «ambivalente». In effetti la delega prodotta agli atti dall’Agenzia, ammette implicitamente che il sottoscrittore sia un soggetto delegato, e che la delega sia in bianco.

 Fonte: il tuo tributarista da ilsole24ore

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