Contributi previdenziali: Prescrizione quinquennale

Lunedì 21 novembre 2016

Le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016 hanno finalmente deciso che il credito previdenziale relativo alle cartelle non opposte soggiace al termine di cinque anni (e non di dieci).
La notizia farà tirare un sospiro di sollievo ai tanti legali che hanno presentato ricorsi, avverso le cartelle esattoriali Equitalia, per contributi Inps ed aprirà la strada a tanti altri contenziosi. Mancato opposizione alla Cartella Esattoriale Secondo la Corte, la mancata impugnazione di un qualunque atto impositivo non comporta l’allungamento del termine prescrizionale. Solo il diritto di credito contenuto in una sentenza passata in giudicato si prescrive in dieci anni. I Fatti In seguito ad un’opposizione avverso un’intimazione di pagamento, relativa a una cartella per omessi versamenti di contributi previdenziali Inps, il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso, per tardività l’impugnazione, mentre la Corte di appello, accogliendo le ragioni del contribuente, riteneva prescritto il credito vantato dall’ente con la cartella di pagamento, in quanto l’intimazione di pagamento era stata notificata oltre il quinquennio dalla notifica della predetta cartella. Avverso tale decisione, l’Inps ricorreva per Cassazione lamentando un’errata interpretazione della norma, atteso che la già citata cartella di pagamento era divenuta definitiva per assenza di impugnazione e pertanto trovava applicazione il termine prescrizionale decennale ordinario. Con l’ordinanza 1799/2016 i giudici di legittimità, ravvisando un contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno rinviato la decisione alle Sezioni unite. Il dubbio era, se l’omessa impugnazione di una cartella di pagamento fosse, in base all’interpretazione dell’articolo 2953 del Codice civile, idonea a trasformare il termine di prescrizione da breve a decennale. Secondo le Sezioni Unite, che hanno finalmente risolto questo annoso contrasto giurisprudenziale, la prescrizione decennale prevista dall’articolo 2953 del Codice civile decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza. L’eventuale conversione della prescrizione breve in quella decennale trova il proprio fondamento proprio nella sentenza stessa. Sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva, ivi compreso anche l’accertamento esecutivo, non sono idonei ad acquistare efficacia di giudicato, pertanto, l’assenza dell’impugnazione nei termini previsti può comportare, solo l’irretrattabilità del credito contenuto nel provvedimento, ma non l’automatica trasformazione del termine prescrizionale breve in ordinario (dieci anni). Per potersi applicare la prescrizione breve (5 anni) i termini non devono essere preceduti da atti interruttivi (per esempio sollecito di pagamento o intimazione di pagamento).
FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

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