Litisconsorzio necessario per soci di società di persone.

Venerdì 18 Novembre 2016 

 La Sentenza 4 novembre 2016, n. 22438 della Cassazione torna ad affrontare, conformemente a tutta la recente giurisprudenza della Corte, la questione dell’accertamento a società e soci di società di persone.
Con riferimento particolare alla questione del litisconsorzio necessario che si determina nel processo tributario a norma dell’articolo 14 del D.Lgs. 546/92. Tale articolo al primo comma prevede infatti che: “Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi”. La quinta sezione della Corte ( Presidente Tirelli, Relatore Marulli) precisa al riguardo che dopo il pronunciamento sul punto delle SS.UU. 14815/08 e 14816/08, è principio consolidato, in ragione della natura unitaria della rettifica reddituale disposta nei confronti delle società di persone, che i soci – cui la detta rettifica viene imputata per trasparenza proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili di ciascuno – siano litisconsorti necessari ed originari della società, con la conseguenza che nel caso di impugnazione dell’avviso di accertamento da parte di questa o da parte di uno solo di essi – salvo ben inteso in tale ultima ipotesi che le ragioni di opposizione non abbiano carattere personale – il giudizio deve svolgersi nel contraddittorio di tutti gli interessati, in difetto del che la sentenza risulta affetta da nullità per la nullità che affetta l’intero procedimento.

FONTE: IL TRIBUTO

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