Contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo (art. 2, L. n. 431/1998)

Contratto di locazione di immobile urbano ad uso abitativo 
(art. 2, L. n. 431/1998) 

Oggi, ___/___/_____, in __________________, fra : 

Il Sig, _____________________, nato a ________________ il ___/___/_____ (C.F.: _____________________), residente a ________________ (___), Via/P.za _________________________, [nella sua qualità di amministratore unico/legale rappresentante/titolare della società ____________________, con sede in ________________ (___), Via/P.za _________________________, C.F.: _____________________ - P.Iva: _____________________)] di seguito denominato semplicemente locatore, o parte locatrice 


Il Sig. _____________________, nato a ________________ il ___/___/_____ (C.F.: _____________________), residente a ________________ (___), Via/P.za _________________________, identificato con il seguente documento di identità: _______________________ n. _______________, rilasciato da _________________________il ___/___/______, di seguito denominato semplicemente conduttore, o parte conduttrice 

si conviene e stipula quanto segue: 

1. Il sig. _________________ [o la società, __________________, come sopra rappresentata] si obbliga a locare al sig. __________________, che accetta, un appartamento di civile abitazione, posto in ___________________ (___), Via/P.za _________________________, piano ____, composto da n. ____ vani, oltre accessori, riportato nel catasto urbano di ___________________ alla partita _________, con la categoria ____, ai seguenti patti e condizioni essenziali. 
2. Per la stipula del presente contratto di locazione, le parti contraenti, di comune accordo, rinunciano ad avvalersi dell’assistenza delle associazioni di categoria, dichiarando che i patti ivi contenuti rispondono pienamente allo spirito della legge del 9.12.1998, n. 431. 
3. La locazione avrà la durata di anni quattro con decorrenza dal ___/___/______. Il Locatore, in ottemperanza all’art. 2, comma 1°, della l. 431/98 potrà dare disdetta alla prima scadenza solo per i casi previsti dall’art. 3 della suddetta l. 431/98. La dichiarazione motivata di diniego del rinnovo del contratto alla prima scadenza quadriennale dovrà essere comunicata dal locatore, mediante lettera raccomandata pervenuta al domicilio della conduttrice almeno sei mesi prima della scadenza. Rinnovatosi alla prima scadenza, allo spirare della seconda scadenza il contratto s’intende rinnovato dì ulteriori quattro anni ed alle medesime condizioni contrattuali di cui al presente atto se ciascuna delle parti omette per propria conto di attivare la procedura per il rinnova del contratto. A tal fine, la parte interessata ad evitare il rinnovo tacito, deve comunicare la propria intenzione con lettera raccomandata da inviarsi all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. Nell’ipotesi di ricezione della lettera raccomandata di cui sopra la parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. Il conduttore può/non può recedere dal contratto [in qualsiasi momento con preavviso di mesi sei da comunicare al locatore con lettera raccomandata a.r.] 
4. L’appartamento oggetto della presente locazione viene consegnato al conduttore, restaurato e rinnovato nei pavimenti, negli intonaci, negli impianti e nei servizi, nello stato di fatto, comunque, ben visto ed accettato dal conduttore. 
5. Le parti stabiliscono il canone della presente locazione in € _______,___ (____importo in lettere___) annui oltre spese condominiali ed oneri accessori. Il canone dovrà essere corrisposto mediante rate mensili anticipate di € _______,___ (____importo in lettere___) ciascuna, da versarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, al domicilio del locatore o a mezzo bonifico bancario sul c/c, intestato al locatore, aperto presso la Banca ____________________ filiale di ___________ di cui si indica il codice Iban: _____________________________. La parte conduttrice dovrà rimborsare immediatamente a quella locatrice gli oneri accessori che questa dimostrerà di aver corrisposto ed anticipato per conto della prima. Il conduttore, inoltre, dovrà corrispondere direttamente all’amministratore del condominio di cui fa parte l’appartamento locato le spese condominiali poste per legge a suo carico, ove non vi provveda il locatore, nel qual caso dovrà provvedere al relativo rimborso, dietro richiesta scritta. 
6. Per patto espresso e sostanziale fra le parti contraenti e senza obbligo di richiesta scritta da parte del locatore, il canone sarà aggiornato annualmente secondo gli indici dei prezzi al consumo accertati dall’Istat, per l’anno precedente, per le famiglie di operai ed impiegati nella misura del 100%.
7. Le parti, ai sensi degli artt. 5 e 55, l. 392/78 pattuiscono che il mancato pagamento anche di una sola rata mensile del canone e delle spese condominiali, oltre cinque giorni dalla data stabilita nel precedente articolo 5), così come il mutamento d’uso della cosa locata (art. 10), costituiscono inadempimento contrattuale, con conseguente risoluzione automatica del contratto di locazione, come clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.). 
8. Ai sensi dell’art. 9 della l. 392/78 sono a carico del conduttore, per intero o pro quota, tutte le spese relative alla pulizia, acqua, gas, energia elettrica, fossa biologica ed altri servizi comuni gravanti sull’unità immobiliare, nonché la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. In relazione all’impianto di riscaldamento (e scaldacqua) termosingolo, sono carico del conduttore tutte le spese di manutenzione, pulizia caldaia, riparazioni e sostituzione di singoli elementi dell’impianto. Sono altresì a carico del conduttore, nella misura del 90%, le spese per il servizio di portineria dello stabile. 
9. La parte locatrice potrà effettuare riparazioni, anche non urgenti, all’interno dell’appartamento locato, senza corrispondere alcuna indennità alla parte conduttrice, anche se la durata delle riparazioni sia superiore a venti giorni, con ciò derogandosi, per volontà delle parti, alla disposizione dell’art. 1584 c.c. 
10. E’ fatto divieto al conduttore di sublocare, anche parzialmente, il quartiere locatogli, che sarà adibito esclusivamente ad uso abitativo del conduttore stipulante e dei suoi familiari con lui residenti, con espresso divieto ed esclusione di ogni altra destinazione, o di immissione di persone estranee al nucleo familiare, a pena di risoluzione immediata del presente contratto. 
11. Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica all’appartamento locatogli, nonché agli impianti preesistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. I miglioramenti e le addizioni eventualmente apportate previa autorizzazione della parte locatrice resteranno espressamente a favore di quest’ultima, senza che da ciò possa derivare diritto a compenso alla parte conduttrice. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’alloggio nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d’uso, in conformità a quanto convenuto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1590 e 1591 c.c. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento del condominio e le regole del buon vicinato, astenendosi dal compiere atti e tenere comportamenti che rechino molestia agli altri abitanti dello stabile. 
12. Tutte le riparazioni ordinarie di cui agli art. 1576 e 1609 c.c. sono a carico della parte conduttrice, così come ogni altra spesa inerente agli impianti e ai servizi. La parte locatrice potrà sostituirsi a quella conduttrice qualora questa non vi provveda direttamente ed il relativo costo dovrà esserle rimborsato entro trenta giorni dell’avvenuta riparazione. 
13. Il conduttore assume tutti i rischi derivanti dalle possibili attività poste in essere da terzi aventi materiale disponibilità dell’appartamento e che causino allo stesso danni (quali, ad esempio, spargimento d’acqua, fughe di gas, incendio, e ogni altro incidente dovuto ad abuso o trascuratezza della cosa locata). Il conduttore si impegna, previa richiesta o preavviso del locatore, a consentire l’accesso nell’immobile locatogli per controllare lo stato di manutenzione dello stesso o per mostrarlo a coloro che volessero acquistarlo o locarlo. 
14. Le spese per il presente contratto, l’imposta di bollo e quella di registrazione, anche per le annualità successive, sono divise a metà fra le parti come per legge, con onere a carico della parte locatrice di provvedere al loro adempimento e onere della parte conduttrice di provvedere al rimborso della quota di sua spettanza entro 5 giorni dalla richiesta di parte locatrice. 
15. A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore, contestualmente alla firma del presente contratto, la somma di € _______,___ (____importo in lettere___), pari a 2 mensilità del canone, di cui il locatore rilascia quietanza, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. II deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione e al momento della riconsegna dell’immobile, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale, con facoltà di rivalsa sulla cauzione stessa da parte del locatore. 
16. Il locatore ed il conduttore, ai sensi del D.Lgvo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e successive modifiche ed integrazioni, si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione oggi nascente. 
17. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 
18. Per ogni controversia dipendente o concernente l’esecuzione e/o l’interpretazione del presente contratto, Foro competente è quello del Comune di ______________ in cui è ubicato l’immobile, mentre il conduttore elegge domicilio all’indirizzo dell’appartamento a lui oggi locato anche nel caso in cui egli non lo occupi più o comunque non lo detenga, esonerando espressamente il locatore dal ricercarlo altrove. 
19. Si approvano espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole contenute negli articoli 3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,18.


 Letto, confermato, sottoscritto in _____________, lì ___/___/______. 

Il Locatore                                               Il Conduttore
 ________________                       ____________________


fonte: web

.