INPGI: comunicazione reddituale 2014
L’INPGI, con la Circolare n. 5 del 15 giugno 2015, ha tenuto a ricordare che la
comunicazione obbligatoria dei redditi percepiti per attività giornalistica
autonoma “libero professionale” nel corso del 2014 deve essere trasmessa entro
il 31 luglio 2015. In particolare, l’adempimento obbligatorio deve essere
effettuato esclusivamente in maniera telematica, collegandosi a
“denunciags.inpgi.it” attivo tutti i giorni dal 15 giugno 2015, dalle ore 8.00 alle
ore 20.00. Per effettuare la comunicazione è necessario identificarsi nel sito
utilizzando il codice iscritto (il numero di posizione) e la password normalmente
utilizzata per l’accesso ai dati personali.
Se la comunicazione viene presentata dopo la scadenza del 31 luglio si applica
una sanzione calcolata come percentuale del contributo soggettivo minimo, che
è quindi ridotta per i primi 5 anni di iscrizione all'Albo e per i pensionati.
Sono tenuti alla comunicazione tutti i giornalisti iscritti alla Gestione Separata
INPGI che nell’anno 2014 hanno svolto attività autonoma giornalistica:
- con partita IVA;
- con la sola ritenuta d’acconto (attività occasionale e/o cessione del diritto d’autore);
- come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti;
- in concomitanza ad un’attività libero professionale. Per le attività giornalistiche svolte sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa bisogna comunicare i soli redditi riferiti all’attività libero professionale;
- che non hanno prodotto reddito derivanti da tali attività. Qualora questi ultimi non abbiano chiesto di essere sospesi dalla contribuzione devono comunque effettuare la comunicazione.
Restano, invece, esclusi dalla comunicazione dei redditi i giornalisti che:
- hanno svolto esclusivamente attività da Co.Co.Co. Per questi ultimi, infatti, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. Tuttavia, ai fini dell'esonero dall'obbligo di inoltro della comunicazione reddituale, il giornalista deve necessariamente comunicare all’INPGI le modalità con cui svolge la professione;
- hanno chiesto di essere sospesi dagli adempimenti contributivi per l’attività libero professionale per l’anno 2014. INPGI, Circolare n. 5 del 15 giugno 2015
Bando ISI 2014: regole tecniche e modalità di svolgimento
Il 18 giugno 2015 l’INAIL ha pubblicato le “Regole tecniche e modalità di
svolgimento” contenente le istruzioni per la procedura di invio della domanda
online (inoltro del codice identificativo) per accedere al Bando ISI 2014. Le
imprese accreditate, in particolare, hanno avuto mezzora di tempo per
accaparrarsi i tanto agognati finanziamenti. Infatti, giovedì 25 giugno, dalle ore
16.00 alle 16.30, le aziende potevano inviare, attraverso il portale dell’Istituto
assicurativo (www.inail.it), la richiesta di ammissione al contributo utilizzando il
proprio codice identificativo che è stato loro attribuito a seguito
dell’inserimento online del proprio progetto.
IL BANDO ISI 2014 IN SINTESI
RISORSE
FINANZIARIE
267.427.404 euro a fondo perduto per sostenere la
realizzazione di progetti di miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza sul lavoro o per l’adozione
di modelli organizzativi e di responsabilità sociale da
parte delle imprese.
MISURA DEL
CONTRIBUTO
Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese
sostenute dall’impresa per realizzare il progetto, a netto
Iva. Il contributo massimo erogabile, in particolare, è di
130 mila euro, quello minimo di 5 mila euro. Mentre per le
imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti di
adozione di modelli organizzativi e di responsabilità
sociale non è fissato il limite minimo di contributo.
PROGETTI
AMMISSIBILI
- i progetti di investimento;
- i progetti di responsabilità sociale e per l’adozione di modelli organizzativi.
CLICK DAY Giovedì 25 giugno, dalle ore 16.00 alle 16.30.
Agricoli: sgravio contributivo in scadenza
Il 30 giugno p.v. è l’ultimo giorno utile per poter accedere allo sgravio
contributivo in caso di assunzione di giovani lavoratori agricoli (art. 5 del D.L. n.
91/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 116/2014). L’ammissione al
beneficio delle aziende agricole, partito il 1° luglio 2014, è rivolto ai lavoratori
agricoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni che siano privi di impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di diploma di
istruzione secondaria di secondo grado.
Per accedere allo sgravio previdenziale in trattazione è necessario inviare
telematicamente all’INPS, nel periodo “10 novembre 2014 – 30 giugno 2015”, il
modello di comunicazione “GIOV/AGR (D.L. 91/2014)” disponibile all’interno del
“Cassetto previdenziale aziende agricole”, sezione “Comunicazione
bidirezionale – Invio Comunicazione”. Mediante la medesima funzionalità sarà
possibile consultare anche l’esito della richiesta di ammissione al beneficio che
sarà riportato, a cura dell’operatore, previa verifica dei requisiti richiesti,
nell’apposito campo “Note comunicazione”.
Alle aziende ammesse al beneficio sarà attribuito il codice di autorizzazione
(C.A.) “A3” che sarà consultabile, da parte del datore di lavoro, attraverso la
specifica funzionalità “Codice autorizzazione” presente nella sezione “Dati
Azienda” del “Cassetto previdenziale Aziende agricole”.
All’azienda la cui domanda è stata accolta in maniera positiva, sarà attribuito
automaticamente il relativo codice di autorizzazione che si differenzia in base
alla tipologia di rapporto instaurato (a tempo indeterminato ovvero
determinato).
In particolare, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (OTI)
sarà attribuito il codice “A4”, che sarà disponibile a decorrere dai 18 mesi
successivi alla data di assunzione.
Mentre per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato (OTD)
saranno attribuiti i seguenti codici:
- “B1”, che ha il significato di “prima quota OTD incentivo D.L.91/2014” e che sarà disponibile a decorrere dai 12 mesi successivi alla data di assunzione;
- “B2”, che ha il significato di “seconda quota OTD incentivo D.L.91/2014” e che sarà disponibile a decorrere dai 24 mesi successivi alla data di assunzione;
- “B3”, che ha il significato di “terza quota OTD incentivo D.L.91/2014”, e che sarà disponibile a decorrere dai 36 mesi successivi alla data di assunzione. Art. 5 del D.L. n. 91/2014
INAIL: chiarimenti sul risarcimento danni dell’autovettura di
proprietà
L’INAIL, con la Circolare n. 94 del 9 giugno 2015, ha fornito utili precisazioni in
merito alle ipotesi di risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del
personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto per ragioni di
servizio. A tal proposito, è stato specificato che l’Istituto assicurativo è tenuto a
rimborsare i danni occorsi all’autovettura di proprietà limitatamente al tempo
strettamente necessario all’espletamento del servizio stesso; in altri termini, è
fondamentale la presenza di accertato “nesso di causalità” tra la missione
espletata dal dipendente e l’evento dannoso occorsogli.
Ciò fa sì che non siano soggetti a rimborso i danni dovuti alla fisiologica usura
del mezzo utilizzato e che solo per mera casualità vengono a manifestarsi in
occasione dello svolgimento della missione
ART. 9 DEL D.P.R. N. 43/1990
- Copertura assicurativa -
1. In attuazione dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1988, n. 395, le amministrazioni degli enti sono tenute a stipulare
apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servizi, in
occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del
proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario
per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.
2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non
compresi nell'assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al
mezzo di trasporto di proprietà del dipendente, nonché di lesioni o decesso
del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il
trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà
dell'ente sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le
modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente
addetto alla giuda e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono eccedere
quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione
obbligatoria.
5. Gli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate
da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratte
dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo
stesso evento.
Domestici: versamento II rata 2015
È arrivato il secondo appuntamento del 2015 per il versamento contributivo dei
lavoratori domestici. Dunque, i datori di lavoro sono chiamati a pagare i
contributi INPS, entro venerdì 10 luglio 2015, relativi al trimestre “aprile -
maggio – giugno”.
Al riguardo, si rammenta che il prossimo appuntamento coincide con il mini
aumento della variazione dell’indice del prezzo al consumo (FOI), pari allo 0,2%
(per il periodo “gennaio 2013 – dicembre 2013” e “gennaio 2014 – dicembre
2014”), lievitando di conseguenza le retribuzioni convenzionali su cui viene
calcolata la contribuzione.
Per adempiere ai propri obblighi, i datori di lavoro domestici potranno scegliere
uno fra i seguenti mezzi di pagamento (resi operativi dal 1° aprile 2011):
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche” dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. In tal, caso, la procedura calcolerà automaticamente l’importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o successivamente.
- presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi Inps”;
- presso gli sportelli bancari di Unicredit Spa;
- tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online;
- presso tutti gli sportelli di Poste Italiane, con le modalità previste per il circuito Reti Amiche.
- online sul sito Internet dell’INPS (www.inps.it), utilizzando la carta di credito, seguendo il percorso: “Servizi Online” -> “Per tipologia di utente” -> “Cittadino” -> “Pagamento contributi lavoratori domestici”;
- utilizzando il “bollettino MAV” (pagamento mediante avviso): a partire da quest’anno, la comunicazione di accoglimento della richiesta di iscrizione di rapporto di lavoro domestico conterrà in allegato i bollettini Mav in numero variabile da uno a quattro, a seconda del trimestre di inizio, e comunque a copertura del primo anno solare di contribuzione. Inoltre, sempre dal 2014, la comunicazione di rinnovo sarà inviata una volta l’anno e conterrà anch’essa i bollettini Mav in numero variabile da uno a quattro in relazione alla durata definita per il rapporto di lavoro. Ovviamente, i bollettini inviati al domicilio possono essere utilizzati soltanto se il rapporto di lavoro non ha subito variazioni nei parametri che determinano il calcolo dei contributi da pagare e se il datore di lavoro non si avvale di qualche forma di assistenza contrattuale, in quanto i Mav prodotti dall’Istituto non possono tenere conto della relativa quota;
- contattando il Contact Center al numero verde gratuito 803.164, utilizzando la carta di credito.
FONTE: FISCAL - FOCUS