di Michele Bana
Il Decreto "Semplificazioni fiscali" ha mantenuto il riferimento al D.M. 2.08.1969 nel n. 127-undecies della Tabella A,
Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ma l'aliquota ridotta del 10% è ritenuta applicabile esclusivamente se l'unità
abitativa non è accatastata come A/1, A/8 e A/9.
La circolare Assonime n. 14/2015 ha esaminato alcune novità introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, tra le quali quella
prevista dall'art. 33, in merito ai criteri di individuazione delle unità abitative per le quali è possibile usufruire
dell'agevolazione "prima casa" ai fini dell'Iva e, conseguentemente dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 4%.
La
disposizione ha allineato tale disciplina a quella prevista nell'ambito degli atti soggetti ad imposta di registro. In
particolare, è stato modificato il n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. n. 633/1972, per effetto della quale,
anche ai fini Iva, il riferimento non è più alle unità abitative "non di lusso" identificate secondo i criteri del D.M.
2.08.1969, bensì a quelle che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, come previsto per l'imposta di
registro, dopo le modifiche – effettuate dall'art. 26, c. 1, D.L. n. 102/2013, con effetto dal 1.01.2014 – all'art. 10, c. 1,
D.Lgs. n. 23/2011 e, quindi, all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 131/1986.
Conseguentemente, l'aliquota
agevolata Iva del 4% trova applicazione con riguardo ai trasferimenti delle prime case di abitazione diverse da quelle
accatastate come A/1, A/8 o A/9: queste ultime non possono, invece, accedere al beneficio, anche qualora non risultino
qualificabili come "non di lusso" ai sensi del D.M. 2.08.1969.
La circolare Assonime 14/2015, par. 4 ha sottolineato che tale decreto risulta, tuttavia, ancora richiamato ai fini
dell'applicazione del n. 127-undecies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, secondo cui si applica
l'aliquota Iva del 10% alle "case di abitazione non di lusso secondo i criteri" dettati dal D.M. 2.08.1969, a prescindere,
quindi, dalla categoria catastale.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha, però, osservato che il n. 127-undecies della
tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 richiama espressamente il n. 21 della Tabella A, Parte II, allegata al
D.P.R. n. 633/1972, presupponendo, pertanto, che l'oggetto del trasferimento sia un immobile avente la medesima
natura o classificazione catastale di quelli che potrebbero potenzialmente fruire dell'agevolazione "prima casa", in
presenza di tutte le altre condizioni previste dalla nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n.
131/1986.
Con l'effetto che, in base ad un'interpretazione sistematica di tali disposizioni, l'Amministrazione Finanziaria
ritiene che – ai fini dell'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alle cessioni oppure agli atti di costituzione di diritti reali
aventi ad oggetto case di abitazione diverse dalla "prima casa" – non assuma più alcun rilievo la definizione di
"abitazione di lusso" di cui al D.M. 2.08.1969, che deve, quindi, ritenersi superata, a beneficio della sola classificazione
catastale dell'immobile (C.M. n. 31/E/2014, par. 24.2).
In virtù delle suddette considerazioni, la Circolare Assonime n. 14/2015, par. 4, ha concluso che le cessioni e gli atti di
costituzione di diritti reali relativi agli immobili classificati o classificabili nelle categorie A/1, A/8 e A/9 – in quanto di
"lusso" agli effetti catastali – rimangono soggetti all'aliquota Iva ordinaria del 22%, così come i trasferimenti di immobili
non abitativi, ad esempio, quelli rientranti nella categoria A/10, relativa agli uffici e studi privati.
FONTE: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI