Martedì 12 gennaio 2016
Con la sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite Penali hanno affrontato la seguente questione: “se, nel caso di rifiuto a sottoporsi all’esame alcolemico
previsto dall’art. 186, comma 7, cod. strada, il rinvio operato dalla norma all’art. 186, comma 2, lettera c), è limitato al trattamento sanzionatorio ivi previsto per la più grave fattispecie di guida in stato di ebbrezza o sia esteso anche alla previsione del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato”.
Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Treviso aveva raddoppiato (determinandola in anni quattro) la durata della sospensione della patente di guida dell’imputato - chiamato a rispondere del reato di rifiuto di sottoposizione ad esame alcolemico di cui all’art. 186, comma 7, Cod. strada - in considerazione del fatto che l'autovettura appartenesse a persona estranea alla violazione.
Avverso detta statuizione, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo che il richiamo operato dall’art. 186, comma 7 al precedente comma 2, lett. c) avrebbe dovuto essere interpretato come riferito alla sola misura delle sanzioni penali, essendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sottoposta, invece, ad un regime autonomo rispetto a quello previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
A tale impostazione aveva altresì aderito il Procuratore generale, ulteriormente specificando come la clausola di esclusione (“salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”), contenuta nel secondo periodo del comma 7, art. 186 cod. strada, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, dovesse essere interpretata come collegata direttamente alla sola sanzione accessoria della confisca e non anche alla sospensione della patente di guida.
Le Sezioni Unite penali, investite della questione dalla IV sezione assegnataria del ricorso, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento della fattispecie, hanno dato atto dell’esistenza di due contrapposti orientamenti in materia. Segnatamente, un primo filone – richiamato dal ricorrente – si era espresso nel senso che “il rinvio operato dall’art. 186, comma 7 all’art. 186, comma 2, lett. c) dovesse considerarsi limitato al trattamento sanzionatorio previsto per la più grave fattispecie di guida in stato di ebrezza, mentre, in relazione alle sanzioni amministrative accessorie, il legislatore ha, al comma 7, espressamente disciplinato la sospensione della patente di guida con autonoma cornice edittale (fino ad un massimo di due anni), e la confisca del veicolo, rinviando - limitatamente a quest’ultima - ad altra disposizione di legge, solo con esclusivo riferimento alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione”.
La conseguenza diretta di detta impostazione ermeneutica è che la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto ai sensi dell’art. 186, comma 7, cod. strada, non dovrebbe essere raddoppiata nell’ipotesi in cui il veicolo appartenga ad un soggetto terzo.
Altra impostazione, di segno diametralmente opposto rispetto alla precedente, riteneva, invece, che il rinvio al trattamento sanzionatorio dell’art. 186, comma 2, lett. c), contenuto nel comma 7 dell’art. 186 cod. strada, legittimasse l’applicazione del raddoppio della durata della pena accessoria della sospensione della patente qualora il veicolo appartenesse ad un soggetto terzo e non fosse possibile quindi procedere alla sua confisca, ciò in ragione del fatto che tale rinvio, da qualificarsi come “formale” (o “dinamico), implica di dover individuare la disciplina applicabile per relationem, avendo cioè riguardo a quella attualmente contenuta nell'art. 186, comma 2, lett. c).
Il Supremo Consesso, dopo aver esaminato le principali modifiche intervenute nella disciplina della fattispecie ed aver altresì analizzato le presumibili intenzioni del legislatore nella regolamentazione della materia in oggetto, ha ritenuto di dover aderire alla prima delle tesi esposte, enunciando il seguente principio di diritto: “il rinvio alle stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lett. c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione, contenuto nel secondo periodo del comma 7 dell'art. 186 cod. strad., dopo le previsioni relative alla sospensione della patente di guida ed alla confisca del veicolo, deve intendersi limitato alle sole modalità e procedure contenute nell'art. 186, comma 2, lett. c), che regolano il sistema della confisca del veicolo, con esclusione del rinvio alla disciplina del raddoppio della durata della sospensione della patente di guida, qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato; conseguentemente la durata della sospensione della patente di guida, quale sanzione amministrativa che accede al reato di rifiuto, compresa, ai sensi dell'art. 186, comma 7, secondo periodo, tra il minimo di sei mesi ed il massimo di due anni, non deve essere raddoppiata nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato”. MB
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE PENALI, SENTENZA 24 novembre 2015, n. 46624
fonte: il dirittoamministrativo.it