venerdì 2 ottobre 2015 di Giovanni Valcarenghi e Paolo Noventa
Sta sempre più affermandosi un principio generale in forza del quale il contribuente, a
prescindere dalle pure ragioni di diritto che vanno ovviamente avanzate ed apprezzate...
abbia
sempre la convenienza a difendersi nel merito contro eventuali contestazioni
dell’Amministrazione finanziaria, cercando di rendere il meno “patologico” possibile il proprio
comportamento, segnalando le possibili giustificazioni, evidenziando le storture nel
ragionamento, eccetera.
Una conferma di questa puntualizzazione si evince dalla recente sentenza della Cassazione (n.
18126 del 15-09-2015) che si è occupata di vagliare la legittimità di un avviso di accertamento
scaturente dalla mancata giustificazione di movimentazioni su conti correnti bancari.
Da quanto si evince dalla pronuncia, una contribuente era cointestataria di un conto corrente
con la madre; su tale conto erano state accreditate somme apparentemente non giustificate.
Contro la sentenza sfavorevole della CTR Liguria, la contribuente opponeva tre specifiche
doglianze:
1) la C.T.R. errava avendo ritenuto che l'art.32 del DPR 600/1973 avesse introdotto
nell'ordinamento una presunzione legale relativa;
2) pur a fronte dell’allegazione del fatto che il conto corrente fosse cointestato con la madre,
la quale aveva notevoli disponibilità finanziarie, la CTR aveva ritenuta necessaria la prova
documentale che le movimentazioni bancarie, contestate dall'Ufficio, fossero riferibili
esclusivamente all'altro intestatario del conto corrente mentre, anche secondo la
giurisprudenza di questa Corte, la prova poteva essere fornita a mezzo di presunzioni
semplici;
3) la CTR non aveva censurato il comportamento dell’Agenzia che, pur a fronte della
cointestazione del conto, aveva recuperato l'intero importo dei movimenti contestati e
non solamente il 50%.
Da una valutazione generale, dunque, pare che la strategia difensiva, sin dal primo grado di
giudizio, fosse unicamente imperniata su questioni meramente giuridiche (tipologia di
presunzioni, validità della prova contraria, ecc.), relegando le sole giustificazioni nel merito
alla esistenza di una cointestazione del conto.
Tale strategia, nel caso specifico, non sembra avere fornito grandi frutti e, sullo sfondo, rimane
l’impressione che non vi fossero, in realtà, grandi giustificazioni agli apporti contestati.
Infatti, la Corte esordisce subito rilevando la inconsistenza delle censure.
In tema di validità dell’articolo 32 del DPR 600, si ribadisce che, qualora si ravvisino
movimentazione sospette dei depositi, si determina un'inversione dell'onere della prova a
carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla
movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una
prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento
bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti
imponibili.
A parere dei Giudici, risulta ormai scontato che gli elementi risultanti dai conti correnti bancari
assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti
conti non fornisca adeguata giustificazione; ciò, a prescindere dal fatto che il contribuente sia
un privato cittadino piuttosto che un esercente impresa, arti e professioni. In tale ultimo caso,
ciò che varia è la possibilità - per l'Ufficio - di desumere il reddito dai "prelevamenti". Si è così
affermato, in sostanza, che dal semplice versamento sul conto corrente scatta un onere
probatorio a carico del soggetto di giustificarne la natura e/o la provenienza.
Sul versante della difesa, inoltre, gli stessi Giudici ricordano che:
• è certamente ammesso il ricorso alle presunzioni semplici;
• tali presunzioni, tuttavia, devono essere sottoposte ad attenta verifica da parte del
giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli
ignoti, correlando ogni indizio (purché grave preciso e concordante) ai movimenti bancari
contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel
contesto complessivo (di recente, Cassazione 4585/15).
Per meglio comprendere, non basta sostenere genericamente che le movimentazioni
potrebbero essere astrattamente riferibili all’altro cointestatario del conto, pur se dotato di
ampia liquidità ed investimenti, ma sarebbe stato invece opportuno:
• individuare qualche movimentazione direttamente riconducibili al cointestatario;
• riscontrarne, ad esempio, la periodicità (ad esempio, incasso di un canone di locazione),
al fine di escludere anche i successivi apporti di pari importo effettuati nei mesi
successivi;
• ricostruire gli incassi delle cedole dei titoli;
• ecc.
Insomma, limitarsi a sostenere che quando gli intestatari del conto siano più di uno si
determina un obbligo di “certosina” imputazione delle somme all’uno o agli altri da parte
dell’Agenzia risulta errato, salvo appunto il caso in cui non si dimostri analiticamente che tutti
(o molti, o quantomeno alcuni) i versamenti siano imputabili ad altro soggetto.
Si chiude allora la sentenza riscontrando:
• l'irrilevanza della circostanza che il conto corrente bancario sia cointestato (così già
Cassazione n.21420/12);
• che nel caso in esame la parte non è stata in grado di giustificare le movimentazioni
bancarie poi riprese a tassazione;
• che la CTR non ha negato la possibilità di difesa con l’utilizzo di una presunzione
semplice, ma semplicemente non ne ha apprezzato la gravità, precisione e concordanza
(allegazioni generiche e non puntuali riferimenti alle singole operazioni riferibili all'altro
cointestatario ed alla causale delle operazioni stesse).
Risultato finale, rigetto del ricorso.
Prima alternativa: non vi erano possibilità di giustificare le movimentazioni bancarie, con la
conseguenza che le contestazioni dell’Ufficio fossero fondate.
Seconda alternativa: non ci si è voluti “scomodare” per giustificare le movimentazioni
contestate ed in tal caso, la mancanza di atteggiamento trasparente e collaborativo ha
determinato, come si diceva in apertura, una posizione rigida e tranciante della Cassazione .
FONTE: www.ecnews.it