È legittimo l’art. 30 CPA, che sottopone l’azione risarcitoria al termine di 120 gg?

Mercoledì 13 gennaio 2016

Il T.A.R. Torino ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30 c. 3 C.P.A.,
nella parte in cui stabilisce che la domanda di risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi deve essere proposta “entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal momento in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo”. In primo luogo, la previsione di un brevissimo termine decadenziale per la proposizione dell’azione risarcitoria è sospettata di contrasto con l’accezione funzionale del principio del giusto processo (sancito negli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 6 e 13 della CEDU, 111 c. 1 Cost.), secondo la quale il processo è giusto se garantisce adeguate forme di tutela della situazione giuridica soggettiva fatta valere dal ricorrente. Inoltre, ad avviso del Giudice piemontese, “l’ingiustificato favore per la posizione della pubblica amministrazione responsabile dell’illecito, nonché la potenziale disparità di trattamento di situazioni soggettive ugualmente meritevoli di tutela (diritto soggettivo – interesse legittimo) sottoposte, dalla norma censurata, ad un regime processuale sensibilmente diseguale (prescrizione ordinaria – decadenza breve), inducono a ravvisare anche la violazione del principio di uguaglianza proclamato dall’art. 3 della Costituzione”. Da ultimo, “l’art. 30 cod. proc. amm. appare in contrasto con il principio di generalità ed effettività della tutela giurisdizionale che è sancito, per il processo amministrativo, dagli artt. 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione”. TM

TAR PIEMONTE - TORINO, SEZ. II - ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE, 17 dicembre 2015, n. 1747 

 fonte: il diritto amministrativo.it

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