di Antonino Marino
La grande e spesso sottovalutata utilità della compilazione di un prospetto analitico-descrittivo delle rimanenze: una
semplice operazione che evita l'induttivo, qualora l'organo di controllo sia posto nelle condizioni di verificare la corretta
quantificazione contabile di detti elementi.
Nel contesto di un'attività di verifica fiscale, la mancata esibizione al preposto organo di controllo di un prospetto che
riporti in maniera analitica la situazione delle c.d. ''rimanenze'', sia iniziali che finali, può rendere pienamente legittima
una ricostruzione induttiva dei ricavi e la contestazione di un eventuale ''maggior reddito'' dell'impresa. Tutto ciò, in
quanto in assenza di tali elementi, l'Amministrazione Finanziaria può trovarsi in una situazione di impossibilità, nel
procedere alla verifica della corretta qualificazione, quantificazione e contabilizzazione dei dati concernenti dette
''giacenze'' e dei loro rispettivi riflessi in ambito impositivo.
Detti principi risultano emergere in maniera piuttosto chiara e diretta dalla sentenza del 10.07.2015, n. 14501 della VI
Sez. Civ. della Cassazione.
Questa pronuncia non rappresenta tuttavia una novità, ma piuttosto la conferma di un principio venutosi a formare -
anche se in maniera frammentaria - in ambito giurisprudenziale, secondo cui... in tema di controlli riguardanti
l'imposizione diretta, è sempre prudenzialmente opportuno tener presente che l'omessa presentazione del citato
prospetto delle rimanenze consente in ogni caso il ricorso all'accertamento induttivo, fondato sull'applicazione della
percentuale di ricarico sui prezzi di vendita.
Unica condizione fissata per la piena legittimità di tale metodologia riguarda la circostanza che le cennate modalità di
calcolo attingano da basi che facciano comunque riferimento ad un campione di merci adeguato -in termini, sia
quantitativi che qualitativi- rispetto al fatturato e ad una percentuale di ricarico rigorosamente ponderata sulla base delle
risultanze documentali e quindi, obiettivamente condivisibile.
Sulla scorta di tali principi è possibile mettere in rilievo quanto la pronuncia in commento risulti perfettamente allineata al
prevalente orientamento di legittimità, mostratosi sempre molto rigoroso in ordine agli inevitabili effetti dell'omessa o
irregolare tenuta della cennata contabilità di magazzino.
Sulla scorta dei principi esposti, si ritiene -ulteriormente- opportuno evidenziare che i medesimi effetti connessi, in via
diretta alla mancata compilazione ed esibizione del prospetto delle giacenze, possono altresì scaturire da una redazione
non adeguata di detto documento nei casi in cui, ad esempio, si proceda con una mera enunciazione del valore
complessivo delle giacenze nelle scritture contabili, senza la loro specifica classificazione per categorie -almeno
omogenee- di beni e quindi dell'indicazione delle stesse in dichiarazione: cotale fattispecie potrebbe invero assumere
una gravità tale da far presumere l'inattendibilità dell'apparato contabile, rendendo quindi legittimamente operante
l'applicazione della procedura induttiva, con riferimento alla determinazione del reddito.
Fonte: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI