martedì 27 ottobre 2015 di Marco Peirolo
Come regola generale, nei modelli INTRASTAT sono riepilogati i dati delle operazioni registrate
o soggette a registrazione,
ai sensi delle disposizioni in materia di IVA, nel periodo – mensile
o trimestrale – di riferimento (art. 5, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010).
La presentazione degli elenchi riepilogativi è, quindi, collegata al momento in cui la fattura è
stata registrata o, comunque, doveva essere registrata, ancorché tale annotazione non sia stata
effettuata (C.M. 27 maggio 1994, n. 73/E, risposta 10.4).
Le operazioni rilevanti esclusivamente ai fini statistici devono essere, invece, riepilogate in
riferimento al periodo di spedizione o di arrivo dei beni.
Riguardo alle cessioni intracomunitarie, la fattura deve essere emessa entro il giorno 15 del
mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo
dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale
specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale (art. 46, comma 2, del D.L. n.
331/1993). Tali fatture devono essere annotate, distintamente, nel registro delle fatture
emesse (di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione ed entro
il termine di emissione, con riferimento al mese di effettuazione dell’operazione (art. 47,
comma 4, del D.L. n. 331/1993).
Il criterio della registrazione è derogato dall’art. 50, comma 7, del D.L. n. 331/1993, in base al
quale le operazioni intracomunitarie per le quali, anteriormente alla consegna o spedizione
dei beni, sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo, devono essere
comprese negli elenchi riepilogativi con riferimento al periodo nel corso del quale è stata
eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni
stesse.
Si ricorda che, dal 1° gennaio 2013, a seguito delle modifiche apportate all’art. 39, comma 2,
del D.L. n. 331 del 1993, non sono più rilevanti, al fine dell’individuazione del momento di
effettuazione delle operazioni, gli acconti versati sulle operazioni intracomunitarie. Non è,
pertanto, obbligatorio fatturare parzialmente l’operazione, che resta vincolata alla sua effettiva
esecuzione, in conformità con l’art. 220, par. 1, punto 4), della Direttiva n. 2006/112/CE.
Tuttavia, il riformulato secondo comma dell’art. 39 del D.L. n. 331/1993 stabilisce che, se prima
del trasferimento del bene al cessionario viene emessa fattura dal cedente, l’operazione si
considera effettuata nei limiti dell’importo fatturato.
La fattura anticipata può essere emessa anche per “motivi tecnico-aziendali”, come nel caso
della fattura emessa il sabato, con trasporto che inizia il lunedì, che cade in un mese o
addirittura in anno diverso. Secondo la C.M. n. 73/E/1994 (risposta 10.4), l’operazione va
indicata nel modello INTRASTAT relativo al periodo in cui la fattura è registrata o doveva
essere registrata. La controprova è costituita dalle operazioni triangolari comunitarie, che il
promotore della triangolazione deve inserire negli elenchi riepilogativi in relazione alla
registrazione della fattura, indipendentemente dal momento in cui il primo cedente provvede
all’invio dei beni al destinatario finale.
A differenza delle fatture immediate, che assumono rilevanza ai fini INTRASTAT in riferimento
al periodo della loro registrazione, per le fatture differite, ammesse anche per le cessioni
intracomunitarie, il relativo elenco riepilogativo è quello del periodo di consegna o spedizione
dei beni, in quanto – come si desume dagli artt. 46, comma 2, e 47, comma 4, del D.L. n.
331/1993 – la fattura va annotata nel registro delle fatture emesse in relazione al mese di
consegna o spedizione.
È, invece, dubbio se, per le cessioni intracomunitarie, sia possibile avvalersi delle disposizioni
in materia di fatturazione “super-differita”.
L’art. 21, comma 4, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972 dispone che, per le cessioni di beni effettuate
dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, la fattura
è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni. Per tali
operazioni, poste in essere dal promotore della triangolazione, l’art. 6, comma 5, ultimo
periodo, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che l’imposta diviene esigibile nel mese successivo
a quello della loro effettuazione.
In pratica, non solo l’emissione della fattura è differita al mese successivo, ma anche
l’esigibilità della relativa IVA, fermo restando che, in base all’art. 23, comma 1, del D.P.R. n.
633/1972, l’annotazione nel registro delle fatture emesse deve essere operata entro 15 giorni
e con riferimento alla data della loro emissione.
A differenza, pertanto, delle fatture differite di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n.
633/1972, che devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese
di effettuazione delle cessioni (art. 23, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972), le fatture “superdifferite”
vanno registrate in relazione al momento di emissione e non a quello, anteriore, della
consegna o spedizione dei beni.
Come anticipato, la C.M. n. 73/E/1994 (risposta 10.4) ha precisato che, in caso di triangolazione
comunitaria, il promotore della triangolazione deve inserire negli elenchi riepilogativi le
fatture, rispettivamente ricevuta dal fornitore comunitario ed emessa al cliente comunitario, in
relazione al momento della registrazione, indipendentemente dal momento in cui il primo
cedente provvede all’invio dei beni al destinatario finale.
Resta, tuttavia, da chiarire se, nell’ambito di una triangolazione comunitaria, il promotore della
triangolazione possa avvalersi della fatturazione “super-differita” e, quindi, del maggior
termine previsto dall’art. 21, comma 4, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972.
La soluzione negativa pare, però, desumersi dall’art. 39, comma 3, del D.L. n. 331/1993, ove il
differimento del momento di effettuazione al termine di ciascun mese è previsto
esclusivamente per le cessioni e gli acquisti intracomunitari effettuati in modo continuativo
nell’arco di un periodo superiore ad un mese solare; del resto, può inoltre osservarsi che, in
base all’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 695/1996, il differimento del momento di effettuazione
dell’operazione prevista nell’art. 6, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 riguarda solo le operazioni
imponibili.
fonte: www.ecnews.it
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