L’Estratto di Ruolo è Impugnabile

Martedì 14 giugno 2016 


L’estratto di ruolo, in assenza di una valida notifica della cartella di pagamento, è impugnabile.
Tuttavia, è il giudice tributario che deve riscontrare la validità di tale notifica e, nel caso, anche la fondatezza della pretesa. Questo principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.11439 depositata il primo giugno 2016. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamentava, tra gli altri, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, in combinato disposto con l’art.100 c.p.c., applicabile ex art.1 d.lgs. 546/1992, deducendo che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto gli estratti di ruolo atti autonomamente impugnabili, ancorché non fossero stati impugnati le cartelle di pagamento e gli avvisi di liquidazione successivi, dovendo ritenersi che l’estratto di ruolo può essere impugnato dal contribuente soltanto unitamente alla cartella che gli sia stata notificata. La censura è fondata, nei sensi di cui appresso. Questa Corte a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 19704/2015 ha affermato che : “E’ ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che da ciò sia di ostacolo il disposto dell’ultima parte del terzo comma dell’art. 19 d.lgs n. 546 del 1992, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che la ivi prevista impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza, e pertanto non escluda la possibilità di far valere tale invalidità anche prima, nel doveroso riaspetto del diritto del contribuente a non vedere senza motivo compresso, ritardato, reso più difficile ovvero più gravoso il proprio accesso alla tutela giurisdizionale quando ciò non sia imposto dalla stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione“. La C.T.R., nel ritenere ammissibile, ex art.19 d.lgs. 546/1992, l’impugnazione dell’estratto di ruolo, a fronte della mancata valida notificazione delle correlate e successive cartelle, è conforme al suddetto principio di diritto, successivamente espresso dalle Sezioni Unite. Tuttavia è mancata, poi, ogni valutazione in ordine alla dedotta omissione di valida notifica delle cartelle (di cui il contribuente assumeva di essere venuto a conoscenza soltanto a seguito del rilascio degli estratti di ruolo). Ed invece, l’intento del contribuente era proprio quello di ottenere, attraverso l’opposizione avverso i ruoli, la declaratoria di nullità delle cartelle emesse a suo carico in quanto non validamente notificate (e di cui egli assume di avere avuto conoscenza soltanto attraverso gli estratti di ruolo). Per quanto sopra, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame sulle questioni relative alla effettiva e rituale notifica delle cartelle di pagamento ed alla eventuale decadenza dell’Amministrazione finanziaria dall’azione di recupero del dovuto. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

FONTE:ILTUOTRIBUTARISTA

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