Alla luce dell’attuale sistema del mercato del
lavoro, accade spesso che un lavoratore abbia
svolto nel corso della sua vita
differenti attività lavorative le quali
abbiano dato luogo a posizioni
assicurative presso fondi pensione
diversi. In tali ipotesi oltre alla
possibilità di esercitare la
ricongiunzione, la totalizzazione o il
cumulo contributivo, ai lavoratori
dipendenti del settore privato (AGO)
cui sia stata liquidata già una
prestazione previdenziale principale
viene concessa la facoltà di chiedere la
liquidazione della pensione
supplementare.
In particolare, si tratta di una prestazione
economica liquidata, a domanda, al lavoratore che
può far valere contribuzione accreditata
nell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, vecchiaia e superstiti non sufficiente a
perfezionare il diritto ad un’altra pensione
(vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i
requisiti contributivi normalmente richiesti.
Campo di applicazione
La pensione supplementare può essere richiesta dai
lavoratori titolari di un conto assicurativo presso
l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già
titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo,
esclusivo o esonerativo dell’AGO (Gestione
dipendenti pubblici, Fondi Pensioni esonerativi e
sostitutivi, ecc.).
Essa spetta anche ai:
- titolari di pensione a carico del fondo di previdenza del Clero secolare per i ministri del culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- titolari di assegni vitalizi corrisposti in sostituzione della pensione;
- ai familiari superstiti dei suddetti lavoratori. Per i pensionati della Gestione lavoratori dello spettacolo è prevista la pensione supplementare in caso di contribuzione versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Sono esclusi dal diritto alla
pensione supplementare nell’AGO:
- i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.);
- i titolari di pensione a carico della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento pensionistico per tutta la contribuzione versata presso le due gestioni;
- i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia;
- i titolari di pensione estera di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto alla totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione della pensione pro-rata.
- i titolari di pensione a carico della Gestione Separata dei lavoratori parasubordinati.
I lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione
separata dell’Inps possono richiedere la pensione
supplementare nella loro gestione qualora non
raggiungono i requisiti per il diritto ad un’autonoma
pensione nella gestione stessa, se titolari di una
pensione a carico dell’AGO, delle forme esclusive e
sostitutive della medesima, delle gestioni speciali
dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni
previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.
I requisiti
Per ottenere la pensione è necessario:
- essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'AGO;
- avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell’AGO;
- non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma;
- aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare;
- avere cessato il rapporto di lavoro dipendente.
In caso di pensione supplementare di invalidità è
necessario, inoltre, essere in possesso del requisito
sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario
di invalidità (capacità lavorativa ridotta a meno di
un terzo a causa di infermità fisica o mentale).
I superstiti del lavoratore non titolare di pensione
hanno diritto alla pensione supplementare ai
superstiti quando:
- non possano conseguire il diritto alla pensione autonoma indiretta per mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità, né alla pensione indiretta privilegiata;
- abbiano conseguito il diritto a una pensione ai superstiti a carico di una forma di previdenza obbligatoria sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO.
I superstiti del lavoratore titolare di pensione
supplementare diretta hanno diritto alla pensione
supplementare ai superstiti quando:
- abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell'AGO. Nel caso in cui i superstiti di titolare di pensione supplementare non abbiano diritto alla pensione di reversibilità di altro Ente, possono ottenere la pensione indiretta autonoma (quindi con i requisiti normali) a carico dell'AGO se:
- in favore del lavoratore deceduto siano stati accreditati contributi successivamente alla liquidazione della pensione supplementare diretta;
- risultino perfezionati, alla data del decesso, cumulando i contributi anteriori e posteriori alla decorrenza della pensione supplementare, i requisiti di assicurazione e contribuzione per la pensione di vecchiaia o per l'assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità.
La domanda
La domanda può essere inoltrata esclusivamente in
via telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, www.inps.it
- telefono – contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico
- patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto - usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi
La decorrenza
La pensione supplementare decorre:
- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
- dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione di invalidità;
- dal 1° giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.
La misura
L’importo della pensione viene determinato con il
sistema di calcolo:
- retributivo, se la contribuzione versata nell’AGO si riferisce a periodi solo antecedenti l’ 1.1.1996;
- misto (una quota calcolata con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo), se il lavoratore può far valere contribuzione versata nell’AGO sia per periodi antecedenti il 1.1.1996 sia per periodi successivi al 31.12.1995;
- contributivo, se la contribuzione si riferisce unicamente a periodi successivi al 31.12.1995 o al 31.12.2011. La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale. Infine, si precisa che la pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo.