C’è da augurarsi che il travagliato excursus normativo che ha interessato il regime dei minimi,
delle nuove iniziative imprenditoriali e del nuovo regime forfettario trovi finalmente pace nella
prossima Legge di Stabilità, alla luce delle mille incertezze (e ripensamenti) che si sono
susseguite.
Come noto la legge n. 190/2014 ha comportato la soppressione del regime dei minimi con
l’esaurimento degli effetti per i contribuenti che hanno iniziato l’attività entro il 31 dicembre
2014 o negli anni precedenti, ha abrogato il regime delle nuove iniziative produttive ex art.
13, legge n. 388/2000 con effetto immediato dal 1° gennaio 2015 e ha previsto un nuovo
regime forfetario con decorrenza dall’inizio dell’anno 2015. Quest’ultimo ha presentato
numerose differenze rispetto al regime dei minimi, indubbiamente più svantaggiose. In primis
l’imposta sostitutiva, che dal 5% è stata elevata al 15%, e le limitazioni in merito a ricavi e
compensi molto più stringenti; questi, infatti, non sono a forfait indistintamente per ciascuna
attività ma, piuttosto, vengono quantificati in misura differenziata avendo riguardo al codice
Ateco che la contraddistingue. In linea generale sono quasi sempre inferiori rispetto alla soglia
unica di 30.000 euro relativa al regime dei minimi. Così, ad esempio, in base alla nuova
disciplina, gli esercenti arti e professioni possono applicare il regime forfetario se l’ammontare
dei compensi non avrà superato l’importo di 15.000 euro.
Tale restrizioni e le inevitabili critiche piovute addosso al nuovo regime forfettario, hanno
indotto il Governo ad effettuare un primo intervento in sede di conversione in legge del D.L. n.
192/2014 “Milleproroghe 2015”. Infatti per i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso
del 2015 è stata prevista la possibilità di avvalersi ancora del “vecchio” regime dei minimi, con
effetti limitativi rispetto ai “minimi” degli anni precedenti. Così i contribuenti che hanno
iniziato l’attività entro il 31 dicembre 2014 potranno continuare a fruire del “vecchio” regime
fino all’esaurimento del quinquennio (periodo di durata massima) o, in alternativa, fino al
compimento del trentacinquesimo anno di età mentre gli effetti per coloro che hanno
intrapreso un’attività nel corso del 2015 si esauriranno entro il 31 dicembre 2015. Ad esempio
un giovane di 20 anni che ha iniziato un’attività autonoma nel dicembre 2014 potrà continuare
a fruire del predetto regime fino al 31 dicembre del 2029, cioè fin quanto avrà raggiunto 35
anni, mentre lo stesso giovane che ha aperto un’attività a gennaio 2015 potrà avvalersi del
regime speciale sino al 31 dicembre 2015.
In base alle indicazioni emerse in occasione del Consiglio dei Ministri dello scorso 15 ottobre
(nell’ambito del quale è stato presentato il Ddl di Stabilità), la Legge di Stabilità per il 2016
interverrà sulla fattispecie aumentando il limite generale dei ricavi e dei compensi per fruire
del regime forfetario. Inoltre, l’intervento ridurrà anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva
applicabile, stabilita nella misura “ordinaria” del 15%, ma solo per i primi anni di attività.
Rimane incerto il trattamento destinato a tutti quei contribuenti che hanno iniziato l’attività
nel 2015 optando per il regime dei minimi; al fine di porre rimedio alle “storture” che il decreto
Milleproroghe ha inevitabilmente portato con sé, come nell’esempio sopra evidenziato, è allo
studio l’ipotesi di prolungare la durata del “vecchio” regime ben oltre la fine dell’anno 2015.
Tali interventi sono davvero inevitabili, visto il disordine venutasi a creare a seguito delle
diverse disposizioni succedutesi nel tempo e che stanno disorientando non poco gli operatori
e i loro consulenti nella pianificazione fiscale che verrà.
Fonte: www.ecnews.it