IMU e TASI: regole semplificate per il versamento dell’acconto? - Articolo del Dott. Nicola Forte


Si avvicina la scadenza del 16 giugno per i versamento in acconto di IMU e TASI. I criteri di calcolo che i contribuenti dovranno applicare possono essere diversi da caso a caso. Tuttavia, almeno con riferimento a determinate situazioni, il calcolo dell’acconto potrà essere particolarmente semplificato. Ad esempio, il calcolo dell’acconto risulta molto semplice nell’ipotesi di contribuenti per i quali non si è verificata alcuna variazione della situazione rispetto all’anno precedente e di immobili ubicati in Comuni che non hanno ancora stabilito le aliquote.I criteri di calcolo dell’acconto dell’IMU e della TASI, che i contribuenti dovranno applicare nei prossimi giorni, possono essere diversi da caso a caso. Tutte le persone interessate che possiedono uno o più immobili, saranno quindi tenute ad esaminare specificamente la propria posizione. Tuttavia, almeno con riferimento a determinate situazioni, il calcolo dell’acconto potrà essere particolarmente semplificato.
A) Contribuenti senza variazioni e immobili ubicati in Comuni che non hanno ancora stabilito le aliquote - Se non si è verificata alcuna variazione della situazione rispetto a quella dell’anno precedente (ad esempio, nessun ulteriore acquisto) e i Comuni non hanno ancora stabilito le aliquote per il 2015, il calcolo dell’acconto risulta estremamente semplice.In tale ipotesi, è sufficiente assumere come base di calcolo l’imposta complessivamente versata con riferimento all’anno 2014 ed applicare il 50%. Naturalmente è necessario che il calcolo effettuato per il 2014 sia corretto. Diversamente, eventuali errori commessi avranno effetto anche nel 2015.I Comuni possono modificare le aliquote e le mini detrazioni (ai fini della TASI per l’abitazione principale) entro il 30 luglio prossimo 
B) Contribuenti senza variazioni e immobili ubicati in Comuni che hanno stabilito le aliquote -La circostanza che i Comuni abbiano già stabilito le aliquote applicabili può, al limite, non influenzare il calcolo dell’acconto. Infatti, con l’intento di semplificare il sistema, il legislatore ha previsto la possibilità di applicare ai fini del calcolo dell’acconto aliquote e detrazioni stabilite (definitivamente) per il 2014.Anche in questo caso i possessori di immobili possono prendere in considerazione l’importo complessivamente versato nel 2014 (correttamente calcolato) e versare a titolo di acconto per il 2015 la metà dell’importo precedentemente determinato. In questo caso, laddove le aliquote del 2015 dovessero essere variate, la seconda rata, dovuta a titolo di saldo del 2015 entro il 16 dicembre prossimo, non sarà coincidente con la prima (sarà minore o maggiore a seconda delle circostanze).Tuttavia, al fine di evitare un conguaglio diverso (dalla prima rata) dovuto entro il 16 dicembre prossimo è possibile anticipare i conteggi definitivi. In questo caso è possibile, già in sede di acconto (si tratta di una facoltà) tenere in considerazione le nuove aliquote. Pertanto se nel corso dell’anno non si verificherà alcuna variazione (acquisto di nuovi immobili, cessioni, etc.) la prima rata sarà coincidente con il saldo del 16 dicembre prossimo.Al fine di applicare le nuove aliquote, la base di riferimento è costituita dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per l’apposito coefficiente (per gli immobili abitativi 160). Al valore catastale così determinato si applicheranno le specifiche aliquote del 2015.Ai fini del calcolo della TASI il possessore dovrà tenere conto delle mini detrazioni eventualmente stabilite dai singoli Comuni. Invece l’IMU non è mai dovuta per le abitazioni principali salvo il caso in cui l’immobile non sia considerato di lusso (A1, A8 e A9). 
C) I contribuenti in possesso di immobili con variazioni- L’ipotesi di variazioni rappresenta la situazione più complicata. Ad esempio, si considerano variazioni rilevanti: l’acquisto di un immobile, la vendita, la variazione di residenza anagrafica, l’intervenuta edificabilità di un’area, etc.Se un contribuente avesse acquistato un immobile il 1° marzo 2015, dovrà considerare l’avvenuta variazione. Non sarà possibile prendere in considerazione l’importo versato complessivamente lo scorso anno e suddividerlo al 50%. Si dovrà aggiungere l’ultimo acquisto che rileverà per 10 mesi in considerazione della data di acquisto del 1° marzo. A tal proposito si applica la regola secondo cui deve essere considerato interamente il mese in cui il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.Con riferimento al caso in esame, la rendita catastale si desume dal certificato, si applica la rivalutazione del 5% e si applica ancora il relativo coefficiente moltiplicatore.Sul valore catastale così determinato si applica l’aliquota dello scorso anno; laddove il Comune avesse stabilito le aliquote 2015, facoltativamente se ne può tenere conto.L’importo così determinato deve essere ragguagliato ai 10 mesi di possesso dell’immobile.La stessa operazione deve essere effettuata con riferimento alle eventuali detrazioni spettanti.L’importo netto (al netto delle eventuali detrazioni) deve essere versato nella misura del 50% trattandosi di un acconto. 


Articolo Tratto da Ipsoa - http://www.ipsoa.it/documents/fisco/tributi-locali/quotidiano/2015/06/04/imu-e-tasi-regole-semplificate-per-il-versamento-dell-acconto

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