Mercoledì 6 settembre 2017
Slitta il debutto per l’adempimento che ha sostituito la trasmissione annuale dello “spesometro”.
Il nuovo termine viene incontro alle esigenze segnalate dai professionisti.
La proroga è prevista da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri.
La comunicazione dei dati delle fatture emesse, ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché delle relative note di variazione, è stata introdotta dal Dl 193/2016, che ha modificato il previgente obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”), razionalizzando una serie di adempimenti comunicativi verso l’Agenzia delle entrate.
Per ogni fattura, vanno comunicati:
i dati identificativi del cedente/prestatore
i dati identificativi del cessionario/committente
la data del documento
la data di registrazione (per le sole fatture ricevute e le relative note di variazione)
il numero del documento
la base imponibile
l’aliquota Iva applicata e l’imposta (ovvero, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione).
L’adempimento riguarda tutti i titolari di partita Iva, tranne coloro che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, i contribuenti forfetari e i “minimi”, cioè quelli che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Per il primo anno di applicazione (2017), ha cadenza semestrale: la comunicazione relativa al primo semestre dovrà essere inviata, dopo la proroga annunciata oggi, entro giovedì 28 settembre; quella per i restanti sei mesi andrà trasmessa entro il 28 febbraio 2018.
Dall’anno prossimo, a regime, la periodicità sarà trimestrale, con scadenza fissata all’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (eccezion fatta per il secondo, i cui dati dovranno essere trasmessi entro il 16 settembre).
FONTE:FISCOGGI