La relazione tecnico contabile della società di revisione internazionale vincola
l’Ufficio sul riconoscimento, o meno, della deducibilità dei costi ai fini della
determinazione del reddito d’impresa. Il requisito della inerenza dei costi
all'oggetto dell'attività, prescritto dal TUIR (nonché dall'art. 7 della
Convenzione Italia - Belgio del 28 aprile 1983, ratificata con legge n. 148 del
1989), deve essere dimostrato da idonea attestazione tecnico-contabile e
dall’inesistenza di duplicazione di costi, la cui prova può dirsi raggiunta
quando la natura e la composizione dei servizi prestati e la loro funzionalità
all'attività svolta risultino dai prospetti redatti dalla capogruppo e certificati
da una società internazionale di revisione, tenuto conto della funzione di
controllo pubblicistico che questa svolge, in posizione di indipendenza rispetto
al soggetto conferente l'incarico, e della responsabilità, civile e penale, in cui
incorre il revisore, iscritto in apposito Albo tenuto dalla CONSOB, che attesti
dati non veritieri. Ne consegue che la revisione, articolata mediante relazioni
sulla corrispondenza dei dati di bilancio e del conto profitti e perdite alle
risultanze delle scritture contabili, rende affidabili le relative attestazioni che,
assumendo valore di prova decisiva, non possono essere disattese
dall'Amministrazione Finanziaria o dal giudice, se non contrastate da prove di
eguale portata. È quanto ha sostenuto la Corte di Cassazione con la sentenza
n. 13252/15, pubblicata il 26 giugno.
Cassazione Tributaria, sentenza depositata il 26 giugno 2015
FONTE: FISCAL FOCUS