La Sesta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 26842/15 del
24.06.2015, nel cassare con rinvio una sentenza del Tribunale del riesame di
Firenze, in accoglimento del ricorso della Procura, si è pronunciata sull’ipotesi
delittuosa di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12-quinques del D.L. n.
306 del 1992 chiarendone ulteriormente i confini applicativi. L’art. 12-quinques
sopra citato punisce la fittizia attribuzione a terzi di denaro, beni o altre utilità,
effettuata al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di
prevenzione patrimoniale o di contrabbando, oppure di agevolare la
commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter del
codice penale. Si tratta di un reato a forma libera che si concretizza
nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi
altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, al fine di
eludere specifiche disposizioni di legge. Ebbene, con riguardo all’ipotesi
delittuosa in questione, la S.C. ha sostenuto che non è corretto ritenere, come
fatto dal giudice di merito, che l’articolo 12-quinquies non sarebbe applicabile
a colui il quale ha compiuto altri delitti da cui avrebbe conseguito la provvista
illecita, poiché tali condotte sarebbero riconducibili nell’alveo (all’epoca dei
fatti di causa) penalmente non sanzionato dell’autoriciclaggio. Questa tesi ha
fatto ritenere al Tribunale la mancanza di uno dei presupposti che la disciplina
delle misure di prevenzione patrimoniale richiederebbe per l’applicazione del
sequestro finalizzato alla confisca, “ovverosia una condotta illecita finalizzata
a sottrarsi a una misura di prevenzione o comunque una condotta penalmente
non sanzionabile in quanto essa stessa autoriciclaggio”. Ma per gli ermellini si
tratta di una conclusione in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che
ha evidenziato “la autonoma e distinta portata illecita dell’articolo 12-
quinquies rispetto al riciclaggio e quindi all’autoriciclaggio e la sua riferibilità
anche a soggetti autori di delitti presupposti”.
Cassazione Penale, sentenza depositata il 25 giugno 2015
FONTE: FISCAL - FOCUS