Trasferimento fraudolento di valori

 La Sesta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 26842/15 del 24.06.2015, nel cassare con rinvio una sentenza del Tribunale del riesame di Firenze, in accoglimento del ricorso della Procura, si è pronunciata sull’ipotesi delittuosa di trasferimento fraudolento di valori ex art. 12-quinques del D.L. n. 306 del 1992 chiarendone ulteriormente i confini applicativi. L’art. 12-quinques sopra citato punisce la fittizia attribuzione a terzi di denaro, beni o altre utilità, effettuata al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, oppure di agevolare la commissione di uno dei delitti previsti dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale. Si tratta di un reato a forma libera che si concretizza nell’attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di denaro o di qualsiasi altro bene o utilità, realizzata con modalità non predeterminate, al fine di eludere specifiche disposizioni di legge. Ebbene, con riguardo all’ipotesi delittuosa in questione, la S.C. ha sostenuto che non è corretto ritenere, come fatto dal giudice di merito, che l’articolo 12-quinquies non sarebbe applicabile a colui il quale ha compiuto altri delitti da cui avrebbe conseguito la provvista illecita, poiché tali condotte sarebbero riconducibili nell’alveo (all’epoca dei fatti di causa) penalmente non sanzionato dell’autoriciclaggio. Questa tesi ha fatto ritenere al Tribunale la mancanza di uno dei presupposti che la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniale richiederebbe per l’applicazione del sequestro finalizzato alla confisca, “ovverosia una condotta illecita finalizzata a sottrarsi a una misura di prevenzione o comunque una condotta penalmente non sanzionabile in quanto essa stessa autoriciclaggio”. Ma per gli ermellini si tratta di una conclusione in contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato “la autonoma e distinta portata illecita dell’articolo 12- quinquies rispetto al riciclaggio e quindi all’autoriciclaggio e la sua riferibilità anche a soggetti autori di delitti presupposti”.
 Cassazione Penale, sentenza depositata il 25 giugno 2015

 FONTE: FISCAL - FOCUS

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