In tema di esercizio abusivo della professione sanitaria, ha diritto all’esenzione
IVA lo studio dentistico i cui soci non possiedono l’abilitazione all’esercizio
dell’odontoiatria, ma in cui è presente un direttore sanitario abilitato
all’esercizio della professione medica specialistica. In un’ipotesi siffatta
l’Ufficio finanziario non può supporre che tutte le prestazioni odontoiatriche
sono state rese abusivamente, ma deve formulare contestazioni specifiche con
riguardo alle fatturazioni o allegare quantomeno elementi presuntivi – se non
gravi, precisi e concordanti, almeno semplici – atti a suffragare l’asserita
esistenza di un sistema abusivo volto a frodare la legge. È quanto emerge
dall’ordinanza 24 giugno 2015 n. 13138 della Corte di Cassazione (Sez. 6 civ. T). La controversia ha riguardato il disconoscimento dell’esenzione IVA ex art. 10,
comma 1, D.P.R. 633/72 nei confronti di una Snc siccome l’attività dentistica
era stata in concreto esercitata da soggetti non legalmente
abilitati (odontotecnici). La CTR del Piemonte, a conferma della sentenza della
Provinciale, ha ritenuto illegittima la ripresa fiscale in quanto l’Ufficio non
aveva dimostrato che l’intervento del direttore sanitario abilitato all’esercizio
della professione medica specialistica era stato “solo sporadico e formale”,
quindi che le prestazioni odontoiatriche erano state effettivamente rese tutte
(o quasi) abusivamente. D’altro canto, secondo la CTR, ai fini della concessione
dell’esenzione in parole era inammissibile la distinzione tra attività
lecitamente e illecitamente esercitate. Ebbene, l’esito del giudizio di
cassazione non è stato favorevole al Fisco. Infatti gli ermellini hanno ritenuto
che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi che
governano il riparto dell’onere probatorio tra fisco e contribuente quando si
controverte di abuso del diritto. Secondo la S.C., l’Ufficio non ha fornito
elementi sufficienti per consentire ai giudici di ritenere fondata la tesi secondo
cui l’organizzazione aziendale mascherava, in realtà, una forma di esercizio
abusivo della professione sanitaria, con conseguente esclusione delle
prestazioni fatturate dal regime di esonero IVA.
Cassazione Tributaria, dall’ordinanza depositata il 24 giugno 2015
FONTE: FISCAL . FOCUS