IVA. Al Fisco la prova della prestazione abusiva

In tema di esercizio abusivo della professione sanitaria, ha diritto all’esenzione IVA lo studio dentistico i cui soci non possiedono l’abilitazione all’esercizio dell’odontoiatria, ma in cui è presente un direttore sanitario abilitato all’esercizio della professione medica specialistica. In un’ipotesi siffatta l’Ufficio finanziario non può supporre che tutte le prestazioni odontoiatriche sono state rese abusivamente, ma deve formulare contestazioni specifiche con riguardo alle fatturazioni o allegare quantomeno elementi presuntivi – se non gravi, precisi e concordanti, almeno semplici – atti a suffragare l’asserita esistenza di un sistema abusivo volto a frodare la legge. È quanto emerge dall’ordinanza 24 giugno 2015 n. 13138 della Corte di Cassazione (Sez. 6 civ. T). La controversia ha riguardato il disconoscimento dell’esenzione IVA ex art. 10, comma 1, D.P.R. 633/72 nei confronti di una Snc siccome l’attività dentistica era stata in concreto esercitata da soggetti non legalmente abilitati (odontotecnici). La CTR del Piemonte, a conferma della sentenza della Provinciale, ha ritenuto illegittima la ripresa fiscale in quanto l’Ufficio non aveva dimostrato che l’intervento del direttore sanitario abilitato all’esercizio della professione medica specialistica era stato “solo sporadico e formale”, quindi che le prestazioni odontoiatriche erano state effettivamente rese tutte (o quasi) abusivamente. D’altro canto, secondo la CTR, ai fini della concessione dell’esenzione in parole era inammissibile la distinzione tra attività lecitamente e illecitamente esercitate. Ebbene, l’esito del giudizio di cassazione non è stato favorevole al Fisco. Infatti gli ermellini hanno ritenuto che la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione dei principi che governano il riparto dell’onere probatorio tra fisco e contribuente quando si controverte di abuso del diritto. Secondo la S.C., l’Ufficio non ha fornito elementi sufficienti per consentire ai giudici di ritenere fondata la tesi secondo cui l’organizzazione aziendale mascherava, in realtà, una forma di esercizio abusivo della professione sanitaria, con conseguente esclusione delle prestazioni fatturate dal regime di esonero IVA. Cassazione Tributaria, dall’ordinanza depositata il 24 giugno 2015 
 FONTE: FISCAL . FOCUS

.