In tema di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e tributari, la data di
spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento, non
accompagnata da alcuna attestazione dell’ufficiale postale, è priva di valenza
probatoria. Spetta al mittente addurre ulteriori elementi comprovanti la
regolarità della notificazione. È quanto si ricava dall’ordinanza n. 12932/15
pubblicata ieri dalla Sesta Sezione Civile – T della Suprema Corte. Ricorre per
cassazione l’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTR Lombardia
che ha ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto dalla
medesima Agenzia contro la decisione di primo grado che aveva sancito
l’illegittimità dell’avviso di accertamento a fini IVA emesso nei confronti della
contribuente Spa. Alla S.C. è apparsa evidente la piena conformità a legge
della sentenza impugnata “che, considerando priva di alcun valore probatorio
la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento
in quanto priva di fede postale non accompagnata da alcuna attestazione da
parte dell’ufficiale postale, ne ha fatto discendere l’inammissibilità
dell’appello in assenza di ulteriori elementi che spettava all’Agenzia delle
Entrate dedurre e provare, idonei a conclamare la tempestività
dell’impugnazione”.
Cassazione Tributaria, dall’ordinanza depositata il 23 giugno 2015
FONTE: FISCAL - FOCUS