Notifica per posta. La prova che grava sul Fisco

 In tema di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e tributari, la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento, non accompagnata da alcuna attestazione dell’ufficiale postale, è priva di valenza probatoria. Spetta al mittente addurre ulteriori elementi comprovanti la regolarità della notificazione. È quanto si ricava dall’ordinanza n. 12932/15 pubblicata ieri dalla Sesta Sezione Civile – T della Suprema Corte. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della CTR Lombardia che ha ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, l’appello proposto dalla medesima Agenzia contro la decisione di primo grado che aveva sancito l’illegittimità dell’avviso di accertamento a fini IVA emesso nei confronti della contribuente Spa. Alla S.C. è apparsa evidente la piena conformità a legge della sentenza impugnata “che, considerando priva di alcun valore probatorio la data di spedizione della raccomandata risultante dall’avviso di ricevimento in quanto priva di fede postale non accompagnata da alcuna attestazione da parte dell’ufficiale postale, ne ha fatto discendere l’inammissibilità dell’appello in assenza di ulteriori elementi che spettava all’Agenzia delle Entrate dedurre e provare, idonei a conclamare la tempestività dell’impugnazione”. Cassazione Tributaria, dall’ordinanza depositata il 23 giugno 2015

 FONTE: FISCAL - FOCUS

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