Ai fini della validità del pignoramento ai danni del professionista, Equitalia
non deve produrre in giudizio le cartelle di pagamento, essendo sufficiente il
deposito del ruolo.
È quanto emerge dalla sentenza 23 giugno 2015 n. 12888
della Corte di Cassazione. La Terza Sezione Civile della S.C. ha affrontato - e
deciso in senso favorevole all’erario – il caso di un libero professionista che si è
opposto al pignoramento presso terzi adducendo vizi riguardanti la notifica
delle cartelle esattoriali poste in esecuzione.
Cartelle che in ogni caso non erano state depositate in originale da Equitalia; il
che, di fatto, aveva impedito la verifica del tipo di debito, anche ai fini
dell’individuazione del giudice competente. Ebbene, quanto al mancato deposito delle cartelle, ma a fronte del deposito del ruolo, la Suprema Corte
ha affermato che in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte
destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne
ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare
esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore,
oppure mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta
preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente
opposti né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia
integrale della cartella stessa. La cartella esattoriale non è altro che la stampa
del ruolo in unico originale notificata alla parte e il titolo esecutivo è costituito
dal ruolo stesso. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le
cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice.
Pertanto, se sono stati prodotti gli estratti del ruolo, essi sono validi ai fini
probatori.
Cassazione Civile, sentenza depositata il 23 giugno 2015
FONTE: FISCAL - FOCUS