Sabato 13 giugno 2015
Le novità sono contenute nello schema di decreto attuativo della delega fiscale che, a breve, il MEF sottoporrà al Consiglio dei Ministri
ROMA – Ampliamento della conciliazione e della mediazione obbligatoria, modifica delle tutele cautelari e immediata esecutività delle sentenze. Sono queste alcune delle novità contenute nello schema di decreto legislativo sul contenzioso tributario (di cui all’art. 10 della legge delega 23/2014) che, a giorni, la commissione di esperti creata in seno al MEF sottoporrà al vaglio del Consiglio dei Ministri, perché lo faccia proprio prima di trasmetterlo alle Camere.
Novità, quelle anticipate ieri durante un convegno da Gianni De Bellis, avvocato dello Stato e membro della suddetta commissione ministeriale, che mirano innanzitutto a deflazionare ulteriormente il contenzioso tributario. Per questo, si prevede “l’ampliamento della conciliazione al II grado di giudizio” e l’allargamento della “mediazione a tutti i tipi di tributi, non solo quelli che riguardano direttamente l’Agenzia delle Entrate”. Quindi, fermo restando il limite dei 20 mila euro come valore massimo di causa, il reclamo diverrà obbligatorio anche per i “tributi locali” e per i “contenziosi in materia catastale” e sarà applicabile anche alle controversie riguardanti l’agente della riscossione.
Altro importante intervento riguarda l’immediata esecutività delle sentenze. Se la proposta della commissione dovesse essere fatta propria dal CdM senza modifiche, lo schema di decreto prevederà la possibilità di rendere esecutive le sentenze intermedie di giudizio, in modo tale che, in caso di vittoria in primo o secondo grado, il contribuente potrà, effettivamente e non solo “sulla carta”, richiedere la restituzione delle somme che il Fisco ha già riscosso.
In questo caso, però, bisognerà presentare una “garanzia fideiussoria”, per assicurare l’eventuale resa della somma in caso di giudizio definitivo avverso. Garanzia che, in tre ipotesi, non sarà necessaria: per gli importi inferiori a 10 mila euro, per le spese di giustizia e per i casi in cui il contribuente vanti un credito nei confronti del Fisco: “L’art 68, comma 2 del DLgs. 546/1992 – ha spiegato De Bellis – prevede che l’Ufficio debba rimborsare entro 90 giorni.
Qui, c’era una carenza di sistema, perché non era chiaro cosa potesse fare il contribuente in caso di inerzia da parte dell’Amministrazione. Di conseguenza, è stato previsto, innanzitutto, che queste somme debbano essere restituite (per i casi esposti, con garanzia) e, inoltre, è stato esteso il rimedio del giudizio di ottemperanza anche a questa ipotesi”.
In altre parole, si potrà adire la Commissione tributaria in sede di ottemperanza per ottenere la restituzione della somma, anche prima che si formi il giudicato. Commissione che, solo in questo caso (peraltro solo per valori inferiori a 10 mila euro), potrà essere in composizione monocratica. Contravvenendo alle disposizioni della legge delega, infatti, la commissione ministeriale ha ritenuto di scartare l’ipotesi di introdurre il giudice monocratico, anche per le controversie di lieve entità: “La materia tributaria – ha aggiunto De Bellis – è complessa e richiede spesso un confronto, a prescindere dal valore della causa. Per questo, abbiamo preferito lasciare le cose come stanno”.
La proposta della commissione di esperti prevede delle novità anche in materia di tutela cautelare. In particolare, si delinea meglio la possibilità di richiedere la sospensione degli effetti della pronuncia di primo grado in presenza di “gravi e fondati motivi” e della sentenza d’appello in caso di “danno grave o irreparabile”. Una possibilità di cui, però, potrà beneficiare non solo il contribuente, ma anche l’Amministrazione finanziaria.
Si propone, infine, anche l’introduzione del ricorso in Cassazione “per saltum”, già previsto nel processo civile, che “potrebbe essere utile quando ci sono questioni interpretative da risolvere”. Nessuna certezza, invece, circa l’inserimento nel documento di disposizioni volte ad ampliare la platea di soggetti abilitati alla difesa dinanzi alle Commissioni tributarie, altra indicazione contenuta nella legge delega. Sul tema, proprio ieri, è intervenuta anche l’Associazione nazionale commercialisti che, tramite una nota stampa, ha chiesto al Governo di scongiurare tali ipotesi, nella consapevolezza che un simile provvedimento possa “compromettere la tutela dei contribuenti, i quali devono potersi affidare a soggetti qualificati”.
Posizione condivisa da Mario Cavallaro, secondo cui “non si può affidare a chiunque la difesa dei contribuenti”. Nel corso del convegno, il Presidente del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria è tornato a chiedere una “riforma organica” di questo comparto, che preveda, dunque, degli interventi anche sulla figura del giudice tributario e sulla possibilità di impiego “a tempo pieno”. Ipotesi condivisa dal Presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squitieri, che, nell’ottica di una riduzione dei tempi medi di giudizio, ha proposto di “coinvolgere maggiormente i giudici della Corte dei Conti”.
Fonte: di Savino GALLO - EUTEKNE.INFO - http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_507901.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_507901.aspx&utm_campaign=articolo