Venerdì 12 Giugno 2015
Con il Consiglio dei Ministri che si è svolto nel tardo pomeriggio dell’11 giugno 2015, il Governo completa l’esercizio delle deleghe in materia di lavoro previste dal Jobs Act. La legge n.183/2014, infatti, ha previsto che le otto deleghe venissero esercitate entro sei mesi dall’entrata in vigore. Dopo i due decreti entrati in vigore a marzo scorso sul contratto tutele crescenti e sulle tutele in caso di disoccupazione involontaria sono stati approvati definitivamente altri due decreti legislativi relativi, rispettivamente, al riordino delle tipologie contrattuali ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Via libera ai due decreti attuativi della riforma del lavoro prevista dal Jobs Act: i decreti erano stati esaminati preliminarmente il 20 febbraio scorso ed avevano ricevuto il parere parlamentare un mese fa.
I provvedimenti che riguardano il riordino delle tipologie contrattuali e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro entreranno in vigore immediatamente e cioè il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Infine, sono stati esaminati in via preliminare gli ultimi 4 schemi di decreti legislativi in attuazione della legge n.283/2014 , recanti disposizioni in materia di:
- razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale;
- riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
- razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
Tali ultimi provvedimenti, una volta ricevuto il parere parlamentare, previsto entro trenta giorni e non vincolante, dovranno essere definitivamente approvati da un successivo Consiglio dei Ministri prima della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e quindi poter entrare in vigore.
Cosa cambia con i decreti approvati
Con l’approvazione definitiva dei due decreti, cambiano le regole sull’ampliamento della nozione di lavoro subordinato così come la disciplina delle mansioni.
In buona sostanza, le collaborazioni esclusivamente personali di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, dal 1° gennaio 2016 vengono regolate dalla disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Quelle che registrano tali elementi ma risultano in corso alla data di entrata in vigore del decreto, potranno continuare a regolare i contratti fino alla relativa scadenza.
Coerentemente, vengono abrogati gli articoli da 61 a 69 del d.lgs. n.276/2003 relativi al lavoro a progetto nonché l’articolo 69 bis in materia di collaborazione con titolari di partita iva.
Esclusioni
Rimangono escluse:
- le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
- le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali;
- le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Inserita anche una ulteriore esclusione per i contratti che i quali è stata richiesta ed ottenuta la certificazione del contratto ai sensi degli articoli 75 e seguenti del d.lgs. n.276/2003.
Dal 2016 sarà possibile regolarizzare le collaborazioni che daranno luogo a stabilizzazioni con contratti a tempo indeterminato, con effetti anche nei confronti dei terzi.
Si potrà infatti godere del l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell’assunzione.
Occorre tuttavia che le parti sottoscrivano accordi di conciliazione presso le sedi di cui all’art.2113 c.c..
Sparisce anche l’associazione in partecipazione con apporto di lavoro.
Mansioni
Profonde modifiche anche in materia di mansioni con il superamento del vecchio concetto di equivalenza che viene ora sostituita dal più elastico criterio dell’analogo livello di inquadramento.
Sarà inoltre possibile l’assegnazione a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore con conservazione del trattamento economico originario, nel caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, nonché negli altri casi individuati dai da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.Viene altresì regolato il cd. patto di demansionamento, finora ammesso dalla giurisprudenza.
È previsto che la stipula di appositi accordi individuali possano essere raggiunti presso le sedi protette di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276.
I casi ammessi sono: interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
In tali ipotesi la modifica riguarda mansioni, livello di inquadramento e relativa retribuzione.
Modifiche ai contratti di lavoro
Modifiche anche alle altre tipologie contrattuali tra le quali si segnalano:
- sul tempo determinato, la possibilità di regolazione dei limiti quantitativi di contratti stipulabili a tutti i contratti collettivi e non solo al livello nazionale; viene inoltre specificato che in caso di superamento dei limiti, si applicano le sanzioni amministrative ma senza effetti sul contratto che pertanto non subirà alcuna trasformazione;
- in materia di contratto a tempo parziale, è prevista la possibilità per i lavoratori con contratto a tempo pieno che versino in particolari condizioni soggettive di modificare unilateralmente il contratto ovvero, nel caso di situazioni che riguardino i propri familiari, di avere priorità in caso di nuovi contratti a tempo parziale; ù
- viene incrementato a 7 mila euro il limite di utilizzo di chi svolge attività di lavoro accessorio: il periodo di riferimento è l’anno civile ed inoltre viene esclusa la possibilità di utilizzo nell’ambito di appalti; diventa stabile la possibilità di cumulo dei voucher fino a 3 mila euro per coloro che percepiscono somme a titolo di prestazioni per il sostegno al reddito;
- in materia di apprendistato, le modifiche significative riguardano il primo livello.
Conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro
Quanto alle misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, sale l’età dei figli entro i quali sarà possibile fruire dei congedi parentali.
Il congedo facoltativo retribuito al 30% potrà essere chiesto fino ai 6 anni di vita del bambino rispetto agli attuali 3 è quello non retribuito salo a 12 anni a fronte degli 8 attualmente previsti.
Viene inoltre esteso l’istituto della automaticità delle prestazioni che consente di ottenere l’erogazione dell’indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie.
Decreti esaminati in via preliminare
Negli altri decreti, esaminati in via preliminare, uno riguarda le tutele in costanza di rapporto di lavoro e contiene l’allargamento del campo di applicazione.
È prevista l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con la conseguente estensione degli obblighi contributivi
Riguarderà inoltre i datori di lavoro che occupano più di 5 lavoratori mediante l’utilizzo dei fondi di solidarietà bilaterali.
Inoltre, viene introdotto un bonus malus al fine spostare maggiormente gli oneri contributivi della cassa integrazione verso coloro che utilizzano la prestazione rispetto alla generalità dei datori di lavoro.
Viene infatti previsto un contributo addizionale del 9% della retribuzione persa per i periodi di cassa (cumulando CIGO, CIGS e contratti di solidarietà) sino a un anno di utilizzo nel quinquennio mobile; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre.
Di converso è prevista una riduzione generalizzata del 10% sul contributo ordinario.
La durata massima della cassa integrazione utilizzabile potrà raggiungere 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile.
La CIGO e CIGS potranno raggiungere 36 mesi ma è necessario prima utilizzare il contratto di solidarietà.
È prevista l’impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa.
Non potrà comunque far ricorso alla cassa integrazione se prima non verranno utilizzate tutte le possibilità di riduzione dell’orario di lavoro di natura contrattuale.
Dal punto di vista procedurale viene eliminata la commissione per la CIGO in quanto la competenza ad autorizzare la prestazione passa alle sedi dell’istituto.
Sul fronte delle politiche attive del lavoro viene istituita una Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), e formata dalle strutture regionali per le Politiche attive del Lavoro, dall’INPS, dall’INAIL, dalle Agenzie per il lavoro e dagli altri soggetti autorizzati all’attività di intermediazione, dagli enti di formazione e da Italia Lavoro e ISFOL.
Nuovo Ispettorato nazionale del lavoro
In materia di ispezioni nasce il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro che svolgerà in maniera integrata le attività ispettive già esercitate da Ministero del lavoro, INPS e INAIL.
In esso confluirà il personale già in servizio presso le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, presso la direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro.
La principale funzione dell’Ispettorato nazionale, risiede nel coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria. A tal fine, l’Ispettorato definisce tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e detta le linee di condotta e le direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo (compreso quello in forza presso INPS e INAIL).
È previsto l’obbligo per ogni altro organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale di raccordarsi con l’Ispettorato.
Semplificazioni
Sul fronte delle semplificazioni, è prevista l’eliminazione della tenuta del registro infortuni, dell’obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro alle autorità di pubblica sicurezza, l’abolizione dell’autorizzazione al lavoro all’estero e la semplificazione del collocamento della gente di mare.
Viene modificata anche la disciplina relativa alle dimissioni eri soluzioni consensuali del rapporto di lavoro che verranno adempiute con modalità telematiche.
Libro unico del lavoro
Novità anche sulla tenuta del libro unico del lavoro che dal 1° gennaio 2017, verrà tenuto in modalità telematica presso il Ministero del lavoro.
Sanzioni
Novità importanti sul fronte delle sanzioni sul sommerso attraverso una profonda revisione con l’introduzione degli importi sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla singola giornata di lavoro irregolare e la reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate con modifiche anche in materia di sospensione dell’attività connessa al sommerso.
Controlli a distanza
Altre novità in materia di sanzioni riguardano le nozioni di omessa registrazione e infedele registrazione sul libro unico del lavoro e si procede alla soppressione dell’obbligo del tesserino nei cantieri edili.
Novità anche sui controlli a distanza con misure nell’ottica di semplificare l’utilizzo di apparecchi telefonici, tablet, ecc. senza la necessità di richiedere alcuna autorizzazione amministrativa o informativa sindacale in quanto la garanzia sarà un documento da consegnare ai lavoratori.
Fonte: Articolo tratto da Ipsoa Quotidiano - di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro, Commercialista e Revisore legale in Catanzaro.
http://www.ipsoa.it/documents/lavoro-e-previdenza/amministrazione-del-personale/quotidiano/2015/06/12/jobs-act-via-libera-ai-decreti-attuativi-si-allunga-il-congedo-parentale