di Simone Vallasciani - Mercoledì 24 Giugno 2015
Per i contribuenti non titolari di partita IVA è obbligatorio procedere al versamento con modalità telematiche se nel
modello F24 l'importo a debito supera i 1.000 euro o sono presenti compensazioni; ciò comporta ulteriori oneri che
vanno in direzione contraria alle auspicate "semplificazioni" per i contribuenti.
L'art. 11 del D.L. 66/2014 ha disposto che coloro che sono privi di partita IVA sono obbligati ad effettuare
telematicamente i versamenti risultanti dal modello F24 quando:
- il saldo a debito da versare supera i 1.000,00 euro;
- sono state effettuate compensazioni.
Pertanto, al verificarsi di almeno una di queste due circostanze, il contribuente non titolare di partita IVA non potrà
eseguire il pagamento del mod. F24 "cartaceo" direttamente presso gli sportelli bancari o postali o gli agenti della
riscossione.
Quanto detto non si applica per il versamento tramite mod. F24 già precompilato dagli enti impositori, per i
soggetti impossibilitati ad avere un conto corrente, per chi utilizza crediti di imposta in compensazione esclusivamente
presso gli agenti della riscossione, quando i versamenti sono effettuati con modalità alternative rispetto all'utilizzo del
mod. F24 (ad esempio, i tributi IMU e TASI, che possono essere versati con bollettino di c/c postale).
Per effetto di tali
limiti al pagamento, il contribuente privo di partita IVA non potrà più versare direttamente allo sportello l'importo risultante
dal mod. F24, ma dovrà:
- aprire un conto corrente, se già non ne è provvisto, sostenendone i relativi costi;
- procedere direttamente all'addebito della somma sul c/c con modalità telematiche mediante gli strumenti "F24 On Line"
o "F24 Web" senza avvalersi dei sistemi di home/remote banking (modalità non attuabile per chi non ha dimestichezza
con l'uso del computer);
- delegare all'adempimento un intermediario abilitato all'utilizzo di Entratel.
Se si ricorre all'intermediario, questi dovrà farsi firmare un'apposita delega dal contribuente (che quindi potrà doversi
recare nella sede del delegato), per poi procedere all'invio telematico dei mod. F24 con somme a debito o compensate,
assumendosi i rischi connessi alla trasmissione.
Se il pagamento avviene sul c/c dell'intermediario, il contribuente può
evitare di aprire un proprio c/c. Si ritiene che la procedura di delega e gli invii dei mod. F24 comportino ulteriori costi per
il contribuente e/o maggiori perdite di tempo e rischi per il delegato. Per quel che riguarda la compensazione, è
probabile che il contribuente per importi modesti rinunci ad essa e preferisca riportare il credito al periodo di imposta
successivo, soprattutto se potrà compensarlo verticalmente (si pensi al credito IRPEF di un dato anno che riduce, nel
modello UNICO, l'IRPEF a debito dell'anno seguente).
Le disposizioni in esame avvantaggiano l'Erario, che incasserà
maggiori somme per effetto delle mancate compensazioni e risparmierà le commissioni dovute agli intermediari della
riscossione a causa della diminuzione delle operazioni. Riguardo il versamento di somme superiori a 1.000 euro senza
la presenza di compensazioni, per evitare l'addebito con modalità telematiche si è consolidata la tesi secondo cui è
possibile frazionare il loro versamento in più mod. F24 aventi ciascuno un saldo a debito inferiore a tale importo.
Ciò
pare possibile sia per l'assenza di divieti normativi, sia perché, con riferimento ai debiti tributari, la stessa
Amministrazione Finanziaria ha ammesso la possibilità di versarli in maniera frazionata (circ. n. 27/E/2013). Sotto
l'aspetto della normativa antiriciclaggio, peraltro, il versamento frazionato non comporta alcuna conseguenza, in quanto
se per la sua esecuzione intervengono una banca o le Poste Italiane non viene violato il limite all'utilizzo del contante
(art. 49 D. Lgs. 231/2007).
FONTE: SISTEMA RATIO CENTRO STUDI CASTELLI