A seguito dell’ampliamento della sfera delle tipologie contrattuali per le quali è possibile riconoscere il bonus occupazionale;, l’INPS ha emanato la circolare n. 129 del 26 giugno 2015 con cui fornisce precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo, comunicando altresì, che è stato reso cumulabile con altri incentivi all’assunzione.
La normativa ha previsto l’estensione del bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. E’ rimasta esclusa invece la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine.
Con circolare n. 128 del 26 giugno 2015 l’INPS comunica che le modifiche apportate si applicano alle assunzioni e alle proroghe effettuate a decorrere dal 1° maggio 2014, data originaria di avvio del programma “Garanzia Giovani”; ai fini del riconoscimento del bonus occupazionale è, in ogni caso, necessario che l’assunzione sia stata preceduta dall’iscrizione del giovane al programma.
Con la circolare l’Istituto fornisce altresì precisazioni normative e indicazioni per l’inoltro delle istanze di ammissione all’incentivo. Inoltre indica che il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.
FONTE: A cura della Redazione DI IPSOA .IT