di Saverio Cinieri - Dottore commercialista e pubblicista
Immediata esecuzione delle sentenze emesse dalla Commissioni tributarie in ogni grado di giudizio ed estensione della tutela cautelare al processo tributario. Sono i due pilastri su cui si fonda la riforma del contenzioso tributario approvata, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 26 giugno, in attuazione della legge delega fiscale.
Completa il quadro la revisione della disciplina degli interpelli con l’intento di razionalizzarne e semplificarne il funzionamento.
E' approdato in Consiglio dei Ministri,uno dei pilastri su cui si fonda la riforma del sistema fiscale contenuta nella legge delega n. 23/2014.
Infatti, nella riunione del 26 giugno, a poche ore dalla scadenza della delega stessa (fissata al 27 giugno), è stato approvato, in prima lettura, lo schema di decreto legislativo che riforma il contenzioso tributario e la disciplina degli interpelli, attuando così l’art. 6, comma 6, e l’art. 10, comma 1, della legge n. 23/2014.
La bozza, insieme alle altre 4 approvate nella stessa seduta (si tratta degli schemi di decreto che attuano altri blocchi della delega e precisamente, la riforma delle sanzioni penali e amministrative, la revisione delle norme in materia di riscossione, il riordino delle agenzie fiscali la stima e monitoraggio dell’evasione ed erosione fiscale), passa al Parlamento per l’acquisizione di relativi pareri, prima di essere approvata definitivamente.
Contenzioso tributario: le principali novità
Le nuove norme sul contenzioso seguono su due linee guida:
1) l’estensione della tutela cautelare al processo tributario;
2) l'immediata esecutività delle sentenze per tutte le parti.
In pratica, da un lato si vogliono fornire maggiori tutele al contribuente dandogli la possibilità di chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal Codice di procedura civile.
Dall’altro, si cerca di rendere più “equo” il meccanismo con l’esecutività immediata delle sentenze che, in caso di vittoria da parte del contribuente, si traduce nella possibilità, ad esempio, di ottenere immediatamente il rimborso senza dover aspettare tutti i gradi del giudizio.
Ma le novità non fermano qui: è utile, dunque, approfondire il contenuto dello schema di decreto.
Assistenza in giudizio
Una prima modifica riguarda l’assistenza in giudizio (art. 12, D.Lgs. n. 546/1992): si innalza il limite entro il quale ci si può difendere da soli.
Infatti, viene previsto che per le controversie di valore fino a 3.000 euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica.
I ricorda che il valore attualmente è fissato a 2.582 euro
Inoltre, vengono compresi tra i difensori abilitati alla difesa anche i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF), e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
Spese processuali
Un’altra importante novità riguarda la ripartizione delle spese processuali.
Attualmente i giudici tributari ricorrono sovente alla compensazione delle spese, a prescindere dall’esito del contenzioso.
Con la modifica che si vuole introdurre, si dovrebbe cambiare registro: infatti, viene previsto che le spese devono seguire la soccombenza, attuando, quindi, il detto “chi sbaglia, paga”.
Andando un po’ più nello specifico, con le modifiche all’art. 15, D.Lgs. n. 546/1992 si prevede che:
- le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate;
- se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave la commissione tributaria, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d’ufficio, nella sentenza.
- le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’IVA, se dovuti.
Infine, viene introdotto il concetto di “lite temeraria”: in pratica si addebita alla parte che ha introdotto un giudizio capzioso (contribuente) o ha resistito in un giudizio dove l’atto era annullabile in autotutela (amministrazione finanziaria) il pagamento di un risarcimento danni alla controparte.
Utilizzo della PEC
Un nuovo e forte impulso viene dato anche al processo telematico, mediante l’uso generalizzato della posta elettronica certificata (PEC).
In particolare, si prevede che:
- le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti è indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo;
- nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni;
- in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria;
- le notificazioni tra le parti e il deposito presso la competente Commissione tributaria degli atti processuali possono avvenire in via telematica;
- l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.
Sospensione del processo
Si estendono i casi in cui è possibile chiedere la sospensione del processo.
In sintesi, viene previsto che la commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.
Il processo tributario è altresì sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.
Estensione della conciliazione giudiziale
Un altro pilastro su cui si fonda la riforma è l’allargamento dell’uso dell’istituto della conciliazione giudiziale: l’intento è quello di perseguire una deflazione del contenzioso e un sempre maggior contraddittorio tra amministrazione e contribuente.
Viene previsto che:
- per definire la conciliazione non è più necessario il pagamento della somma concordata o della prima rata ma è sufficiente la sottoscrizione dell’accordo tra le parti (conciliazione fuori udienza) o con la redazione del processo verbale (conciliazione in udienza);
- in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo o del secondo grado di giudizio, le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento del minimo previsto dalla legge;
- in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di cassazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 50 per cento del minimo previsto dalla legge.
Esecutività delle sentenze
Un’altra importantissima novità riguarda l’introduzione del principio di immediata esecutività delle sentenze.
Essa si applica alle sentenze aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente.
Nel dettaglio:
-per quanto riguarda l’esecutività delle sentenze in favore dell’Amministrazione, resta il meccanismo della riscossione frazionata del tributo per non aggravare la situazione dei contribuenti;
- per le sentenze a favore del contribuente, per pagamenti di somme superiori a 10.000 euro, per l’immediata esecutività può essere richiesta idonea garanzia il cui onere graverà comunque sulla parte che risulterà definitivamente soccombente nel giudizio.
Organi giudicanti
Una revisione viene riservata anche alla composizione degli organi giudicanti, nell’ottica di una maggiore qualificazione professionale.
Infatti, si modifica anche il D.Lgs. n. 545/1992 e precisamente l’art. 6 la cui nuova stesura dovrebbe essere la seguente:
- con decreto del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il decreto stesso;
- i presidenti delle commissioni tributarie provinciali e delle commissioni tributarie regionali assegnano le cause alle sezioni tenendo conto, oltre che di criteri cronologici e casuali, anche della specializzazione di cui sopra;
- il presidente di ciascuna sezione, all’inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all’inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana;
- il presidente della commissione tributaria, con decreto, indica una o più delle sezioni che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all’esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
- presso ciascuna sezione sono nominati, dalle università, istituti di ricerca, master post universitari, collaboratori con la funzione di coadiuvare i giudici tributari nell’attività di ricerca finalizzata all’esame delle controversie attribuite alle sezioni specializzate. Le modalità di selezione e nomina di tali collaboratori sono individuate con decreto. A questi soggetti si applicano le medesime cause di incompatibilità previste per i componenti delle commissioni tributarie.
Leggi anche "Giudici tributari, riforma timida più specializzazione, ma nessun restyling dei compensi"
Novità in materia di interpelli
Un ultimo accenno va fatto al restyling dell’istituto dell’interpello.
La necessità di rivedere le norme è dovuta alla eccessiva frammentazione delle regole che, attualmente, si applicano ai vari tipi di interpello, spesso, disomogenee tra loro e, per questo, possibile causa di confusione tra ti contribuenti.
Si intende, quindi, potenziare e razionalizzare l’istituto dell’interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria e circa l’applicazione dei pareri che vengono forniti.
A tale scopo:
-sono state individuate cinque categorie di interpello: ordinario, qualificatorio (novità assoluta), probatorio, anti abuso, disapplicativo;
- possono presentare istanze di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti di imposta e i responsabili d’impresa;
- viene prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni;
- per i nuovi interpelli qualificatori viene assegnato lo stesso termine di 90 giorni mentre per tutte le altre tipologie la risposta deve essere fornita entro 120 giorni;
- si introduce, a regime, la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente;
- la risposta all’interpello, scritta e motivata, vincola l’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattatae limitatamente al richiedente.
FONTE: IPSOA.IT