La locazione: considerazioni introduttive

Art. 1571 c.c. e ss. - La locazione è il contratto con il quale una parte (tecnicamente definita “locatore”, ma nota anche come “padrone di casa”, “proprietario” o simili) si obbliga a far godere un bene (sia mobile che immobile) all'altra (tecnicamente “conduttore” o “locatario”, anche se, nel linguaggio corrente, è spesso chiamato “inquilino”, o “affittuario”), per un periodo di tempo determinato, in cambio di un corrispettivo in denaro. Per quanto concerne le principali note caratteristiche del contratto di locazione, merita di essere subito evidenziato che si tratta, sotto il profilo della formazione del negozio, di un contratto “consensuale”, in quanto l’iter di perfezionamento è del tutto concluso già al momento del valido scambio del consenso e del conseguente raggiungimento dell’accordo, senza necessità di una consegna materiale della cosa (al contrario dei contratti “reali”, come il comodato, in cui la datio rei è elemento essenziale in tal senso). Sotto altro profilo, la locazione è un contratto “a effetti obbligatori”, poiché da esso non deriva l’acquisizione in capo al destinatario di alcun diritto reale sul bene, bensì semplicemente il diritto di godere e di usare quel bene per un tempo determinato e solo per l’uso consentito e specificato nel contratto medesimo. La disciplina delle locazioni trova regolamentazione sia nel codice civile (artt. Da 1571 a 1614 c.c.) sia in diverse leggi specifiche (locazione ad uso abitativo: L. 431/1998 e L. 392/1978; locazione ad uso commerciale: L. 392/1978). Scopo della presente trattazione è di analizzare la disciplina codicistica, normativa generale rispetto ai diversi tipi di contratto. Per ogni particolarità si rimanda quindi espressamente alla normativa sopra citata. Prima di analizzare le posizioni giuridiche che sorgono in capo alle parti, è bene effettuare fin da ora un chiarimento: nonostante nel linguaggio corrente (perfino nelle agenzie immobiliari) si senta parlare quasi sempre di “affitto”, quest’ultima espressione, in realtà, è riservata dal codice civile esclusivamente alle ipotesi in cui oggetto del contratto sia una cosa, mobile, immobile o anche un’universalità di mobili (come l’azienda), avente carattere produttivo (si pensi, a titolo esemplificativo, a terreni coltivabili ed esercizi commerciali). Il contenuto dei contratti di locazione può variare in ragione della tipologia contrattuale specifica che le parti, di comune accordo, intendono porre in essere e delle clausole che le stesse inseriscono nell'ambito della loro autonomia negoziale (salvo, ovviamente, la nullità di eventuali patti contra legem). Tuttavia, pur nella diversità degli schemi contrattuali (predefiniti o liberamente predisposti dalle parti) e indipendentemente dalla tipologia degli stessi, possono individuarsi alcuni elementi tipici cui il locatore e il conduttore devono attenersi nella redazione di un contratto di locazione, ovvero: la data di stipula; l'indicazione dettagliata delle generalità delle parti; l'identificazione del bene; il prezzo del canone di locazione e, infine, la durata della locazione. 

  La data di stipula 

Per data di stipula si intende quella della firma del contratto, a partire dalla quale inizia ufficialmente il decorso dello stesso, come pattuito e fissato dalle parti. Ove coincidente con la data di decorrenza (la quale può essere anteriore a quella della stipula), da questo momento parte anche il termine, concesso alle parti, per la registrazione del contratto che, laddove prevista, deve essere effettuata entro trenta giorni (dalla data della stipula o, se questa è posteriore, da quella di decorrenza). La legge prevede che tutti i contratti di locazione siano obbligatoriamente registrati dal locatore o dal conduttore, versando le imposte dovute (in base al regime, ordinario o sostitutivo, prescelto), qualunque sia l'ammontare del canone pattuito e la durata, salvo che la stessa non superi i trenta giorni complessivi nell'anno. 

  L'indicazione delle parti 

Elemento necessario del contratto di locazione è, inoltre, l'indicazione dettagliata delle generalità delle parti, ovvero dei soggetti che lo stipulano: il locatore e il conduttore. I dati occorrenti per entrambe le parti sono: nome e cognome o ragione sociale se si tratta di un'azienda, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza o sede sociale, codice fiscale o partita iva. 

  L'identificazione del bene 

Un elemento che non può mancare nel contratto locativo è l'oggetto che, soprattutto nel caso di locazioni di immobili, deve riportare tutti i dati idonei alla sua identificazione. Oltre all'indirizzo completo, con la precisazione di eventuale scala e piano, all'ubicazione nel comune di pertinenza, devono essere riportati anche i dati catastali dell'immobile (partita, sezione, categoria, zona censuaria, ecc.), i locali e i servizi di cui si compone, oltre alle eventuali pertinenze, e l'uso per cui viene ceduto in locazione (abitazione, ufficio, albergo, laboratorio, ecc.). 

  Il canone di locazione 

Secondo l'art. 1571 c.c., il corrispettivo rappresenta la controprestazione del contratto, spettante al locatore per la cessione in locazione del bene al conduttore, elemento, dunque, essenziale, che laddove non determinato o non determinabile determina la nullità del contratto stesso. Tale corrispettivo, detto "canone di locazione" consiste nella somma che il conduttore si obbliga a versare al locatore (o a un suo valido rappresentante) allo scadere del periodo concordato (di regola, il mese, il trimestre o il quadrimestre). Nella disciplina codicistica, la determinazione del canone è affidata alla libera pattuizione delle parti, sebbene la legislazione vincolistica abbia notevolmente inciso nel tempo su tale autonomia contrattuale (con canoni concordati, sistemi di blocco o di congelamento; ecc. ). Generalmente, il canone stabilito nel contratto può subire, nel corso della durata della locazione variazioni e aggiornamenti sulla base degli indici medi accertati dall'Istat. Di regola, nello schema contrattuale, inoltre, le parti hanno cura di specificare le voci di cui si compone il corrispettivo dovuto. A tal proposito, è bene distinguere tra: corrispettivo annuo, spese annue e rata pattuita. Per "corrispettivo annuo" è da intendersi il prezzo concordato per la locazione dell'immobile, escluse le spese. Le "spese annue", d'altro canto, comprendono tutte le somme dovute per gli oneri accessori connessi, essenzialmente, alle spese per le utenze (acqua, spazzatura, ecc.) e a quelle condominiali (compenso del portiere, manutenzione dell'ascensore, riscaldamento, ecc.), o ad altre voci eventualmente specificate, in genere ripartite addebitando al conduttore gli oneri relativi all'ordinaria amministrazione e alla fornitura di servizi comuni, prevedendo, invece, a carico del locatore quelli relativi alle opere di straordinaria manutenzione. La "rata pattuita", infine, è la cifra da pagare ad ogni scadenza specificata nel contratto ed è il risultato della somma delle due voci precedenti (corrispettivo annuo e spese annue) suddiviso per il numero delle rate annue previste (dodici se il pagamento è mensile, quattro se è quadrimestrale, e così via). 

  La durata 

La determinazione della durata è requisito essenziale del contratto locatizio (per approfondire, si veda "La durata del contratto di locazione". Il codice civile stabilisce il limite massimo alla locazione che, secondo l'art. 1573 c.c., non può superare i trent'anni, non prescrivendo, tuttavia alcuna durata minima, lasciando alle parti ogni determinazione al riguardo, e rimandando, qualora le stesse non stabiliscano alcun termine, alle locazioni senza determinazioni di tempo previste dall'art. 1574 c.c. La durata del contratto è normalmente stabilita dalle diverse leggi speciali emanate in materia che si occupano di definire i termini di decorrenza (ad es. 4 anni per i contratti ad uso abitativo, ex l. n. 431/98; 6 anni per i contratti ad "uso diverso" e 9 anni per uso alberghiero ex l. n. 392/78, ecc.), quelli previsti per il rinnovo (ad es. 4+4 per i contratti ad uso abitativo) e le condizioni per esercitare, nei tempi e nelle modalità previste dalla legge, la disdetta del contratto. 

  Altri elementi del contratto 

Tra gli elementi di regola inseriti nel contratto locativo rilevano, inoltre: 
- l'importo della c.d. "caparra" (o deposito cauzionale), ovvero quella somma che il conduttore consegna al locatore (in genere corrispondente a due o tre mensilità del canone) al momento della stipula del contratto a titolo di garanzia del rispetto delle obbligazioni in esso presenti e che dovrà essergli restituita, al termine del rapporto di locazione (salvo la possibilità per il locatore di trattenerla in caso di eventuali danni all'immobile o mancati pagamenti); 
- la clausola contenente la previsione dell'esercizio, da parte del locatore, dell'opzione per la c.d. "cedolare secca", ex art. 3, comma 11, d.lgs. n. 23/2011 che sostituisce la preventiva comunicazione tramite lettera raccomandata al conduttore, per informarlo della scelta del regime facoltativo e contenente espressa rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento Istat del canone a qualsiasi titolo.

 Fonte: www.StudioCataldi.it (A cura di: Avv. Valeria Zatti e Dott.ssa Licia Albertazzi)


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