Obblighi dichiarativi e versamento delle imposte nelle operazioni straordinarie

Le novità apportate dal Decreto Semplificazioni 

 Lunedì 15 giugno 2015

 Con l’introduzione dell’art. 17 del D.Lgs. n. 175/2014, noto come “Decreto Semplificazioni Fiscali”, pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014, viene introdotta la possibilità anche per le società di persone (come già previsto per le società di capitali) di utilizzare i modelli dichiarativi dell’anno precedente, qualora la società abbia un periodo d’imposta a cavallo d’anno. Inoltre, in deroga al termine ordinario di versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella Irap (16 giugno dell’anno di presentazione del modello), in caso di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione) poste in essere da società di persone o associazioni, le stesse verseranno i tributi dovuti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
 

PREMESSA 

 Con il D.Lgs. n. 175/2014, c.d. “Decreto Semplificazioni Fiscali”, approvato lo scorso 30 ottobre 2014 e pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014, sono stati modificati i termini di versamento delle imposte per le società di persone o associazioni, qualora abbiano posto in essere operazioni straordinarie. In particolare le società di persone dovranno effettuare il versamento del saldo dovuto per la dichiarazione dei redditi e l’IRAP, in relazione alla frazione del periodo “ante operazione straordinari”, non più entro il 16/06 dell’anno di presentazione della dichiarazione ma entro il 16 del mese successivo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo (13.12.2014), vengono applicate, quindi, le nuove scadenze di versamento, in deroga a quelle ordinarie. Non solo, l’art. 17 del D.Lgs. n. 175/2014, estende l’obbligo di utilizzare i modelli dichiarativi approvati per l’anno precedente (c.d. “vecchi modelli”).

 LA NORMA
 Articolo 17 D.Lgs. 175/2014 
(Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone)
1. All’art. 1, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322 e successive modificazioni, le parole “relativamente ai soggetti di cui all’art. 2, comma 2” sono soppresse. 
2. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "1. Il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 effettuano i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione”. Il comma 1, dunque, interviene sull'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 322/1988 che disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Espungendo il riferimento ai soli soggetti IRES, la norma consente l'utilizzo dei modelli di dichiarazione approvati nel corso dello stesso anno solare, nel quale si chiude l'esercizio sociale, anche alle società di persone ed enti equiparati con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Il comma 2, riformulando il primo periodo dell'articolo 17, comma 1 del D.P.R. 435/2001, nelle ipotesi di operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, scissione e fusione – si tratta delle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322) che coinvolgono società di persone o associazioni prevede che il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'IRAP è effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione. Il comma 2 introduce di fatto un termine mobile per il versamento del saldo dovuto, con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella IRAP, da parte delle società semplici ed equiparate, coinvolte in operazioni straordinarie.
Modelli ministeriali da utilizzare

 La norma, dopo aver affermato che sono rivisti i termini di versamento per le società di persone, al fine di evitare di dover versare le imposte in largo anticipo, rispetto alla presentazione della dichiarazione, evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito. Anche nella relazione illustrativa si legge che con la modifica si evita, in tal modo, ai soggetti di dover versare le imposte in un unico termine fisso, con largo anticipo rispetto alla presentazione della dichiarazione. Secondo quanto stabilito dalla norma, i soggetti quali le società semplici, le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società e associazioni equiparate, con un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, potranno utilizzare il modello ministeriale Unico e Irap relativo al periodo di imposta precedente. Tale semplificazione consente di ovviare a tante complicazioni, che si creavano quando i modelli nuovi non erano ancora disponibili o prevedevano ancora degli errori, ancor più quando i nove mesi successivi alla chiusura del periodo d’imposta, si concludevano a gennaio o febbraio dell’anno successivo.
È definito periodo di imposta coincidente con l'anno solare quello che si chiude al 31 dicembre. È il caso ad esempio di una società costituita il 05.08.2014 ed il cui primo esercizio termina il 31.12.2014. Viene invece definito periodo di imposta non coincidente con l'anno solare quello infrannuale, chiuso in data anteriore al 31.12. È il caso ad esempio di S.n.c. con periodo 01.01.2014 – 29.09.2014, nel caso di trasformazione progressiva da S.n.c. a S.r.l., il cui atto è stato iscritto in CCIAA in data 30.09.2014. Tali soggetti, che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, devono presentare Unico per obbligo, in forma autonoma.
Una S.n.c. con esercizio coincidente con l’anno solare presenta un’iscrizione al Registro delle Imprese di liquidazione in data 04/09/2014. La Chiusura della liquidazione avviene in data 31/12/2014. Il liquidatore o in sua mancanza il rappresentante legale deve, quindi, presentare due dichiarazioni: 
  •  la prima, attiene al periodo compreso tra l’inizio del periodo d’imposta e la data di iscrizione al Registro delle Imprese della liquidazione; 
  •  la seconda riguarda il periodo compreso tra quest’ultima data e la chiusura della liquidazione. 

PERIODO ANTE - LIQUIDAZIONE 

Relativamente al primo periodo (fino alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese) dovrà essere presentata: 
  • la dichiarazione dei redditi relativa al solo periodo anteliquidazione; 
  •   la dichiarazione IRAP relativa al solo periodo ante-liquidazione; esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla suddetta data di iscrizione al Registro delle Imprese. In base alle nuove disposizioni, il contribuente utilizza i modelli 2014.


Si noti che in base alle previgenti disposizioni la società avrebbe dovuto utilizzare i nuovi modelli, approvati nel 2015. 
PERIODO POST - LIQUIDAZIONE 
Relativamente al secondo periodo (tra l’iscrizione della liquidazione al Registro delle Imprese e la chiusura), il contribuente sarà obbligato a presentare: 
  • la dichiarazione dei redditi relativa al solo periodo postliquidazione;
  • la dichiarazione IRAP relativa al solo periodo post-liquidazione;
  • la dichiarazione IVA per l’intero anno; esclusivamente in via telematica entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di chiusura della liquidazione.


Termini diversamento pre e post modifiche 

Ai sensi dell’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, “il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni [...] compresa quella unificata, è effettuato entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa”. La disposizione stabilisce, quindi, che:
  •   le persone fisiche;
  •   le società di persone di cui all’art. 5, TUIR (S.n.c., S.a.s.);

debbano effettuare il versamento a saldo delle imposte dovute risultanti dalla dichiarazione, comprese quelle relative al primo acconto, entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi e IRAP.
Tuttavia, il successivo comma 2, stabilisce che: “I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo”. Qualora, quindi, tali soggetti decidano di differire il pagamento, il versamento si considera effettuato nei termini, se avviene entro il trentesimo giorno successivo al 16 giugno, applicando una maggiorazione dello 0,40%.
I contribuenti che scelgono di versare le imposte dovute nel periodo dal 17 giugno al 16 luglio devono applicare sulle somme da versare la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

In sostanza, per le società di persone i termini utili per effettuare il pagamento sono:
- 16 giugno (termine ordinario); 
- 17 giugno - 16 luglio (maggiorazione 0,40%). 
In caso di operazioni straordinarie, la situazione si complica, in quanto l’anno solare viene distinto in 2 periodi d’imposta. La data che fa da spartiacque è quella del deposito presso il Registro Imprese dell’atto che realizza l’operazione.


Oggi la disciplina è stata modificata dall'art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 175/2014, che, intervenendo sul testo dell'art. 17 del D.P.R. 435/2001, ha stabilito che, in caso di operazioni straordinarie, il saldo delle imposte sui redditi e dell'IRAP relative alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l’operazione, va corrisposto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla medesima sezione di esercizio. Pertanto, l’art. 17 del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che i versamenti dovuti dalla società di persone per il periodo d’imposta precedente quello in cui assume efficacia l’operazione straordinaria, scadano il 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione, non più entro il 16 giugno dell’anno in cui viene presentata la dichiarazione. Tale modifica razionalizza la normativa, evitando lo slittamento di un anno nel versamento delle imposte, che si verifica per tutte le operazioni divenute efficaci entro il mese di marzo. 

La novità comprende tutte le operazioni straordinarie (liquidazione, trasformazione, fusione e scissione) nelle quali la società dante causa è una società di persone.


Società di persone che si è trasformata in società di capitali in data 2 novembre 2015 (data di iscrizione nel Registro delle Imprese).
 La società di capitali presenta:

  •  per conto della società di persone un modello UNICO 2015 SP e IRAP 2015, per il periodo d’imposta ante-trasformazione (1° gennaio - 1° novembre 2015);
  per se stessa il modello UNICO 2016 SC, il modello IVA 2016 relativo a tutto il periodo d’imposta 2015, vale a dire anche quello relativo alla società di persone e IRAP 2016 (ovviamente autonoma), per il periodo compreso tra la data di trasformazione ed il 31 dicembre 2015.

Per quanto riguarda i versamenti, si dovranno rispettare i termini previsti dall’art. 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, ovvero:
  •  per la società di persone, vale il nuovo termine del giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (nel caso di specie, 16 settembre 2016); si noti che senza la modifica normativa apportata dall’articolo 17, D.Lgs. n. 175/2014, il termine di versamento sarebbe stato fissato al 16 giugno 2016; 
  • per la società di capitali, vale il termine del giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio per coloro che approvano il bilancio nei termini ordinari.

Qualora la trasformazione fosse stata posta in essere in data 2 novembre 2014 si sarebbe applicata, per quanto riguarda il versamento delle imposte, ancora la vecchia disciplina, mentre per la presentazione della dichiarazione si seguono le nuove regole.


Caso trasformazione da S.n.c. a S.r.l.
Nel  caso di trasformazione societaria progressiva, cioè da società di persone a società di capitali o viceversa, la determinazione e il termine di versamento delle imposte va effettuata tenendo conto che: 
‐ l’anno solare viene distinto in 2 periodi d’imposta. La data che fa da spartiacque è quella del deposito presso il Registro Imprese dell’atto di trasformazione;
‐ vanno applicati i principi generali in materia di versamento degli acconti alla componente patrimoniale.


LA TRASFORMAZIONE E IL CALCOLO DELL’ACCONTO
L’acconto, ipotizzando di superare i limiti che consentono il versamento in un’unica rata, deve essere versato in due rate di cui: 
- la prima, entro il termine per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente; 
- la seconda, entro il 30 novembre (fine 11° mese esercizio per le società di capitali con periodo d’imposta a cavallo).
TRASFORMAZIONE E ACCONTO IRAP (CIRC. n. 263/E/98, Parte 2.15)
 L’imposta è dovuta sia per il periodo ante-trasformazione che per il periodo post-trasformazione. La Circolare n. 263/E/98 chiarisce che in caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, con effetto dal 1° ottobre 1998, la società trasformata è tenuta a presentare la dichiarazione per il periodo autonomo 1° gennaio - 30 settembre 1998 e al versamento del saldo dell’imposta dovuta per tale periodo. Inoltre, la stessa società, stante la continuità agli effetti della soggettività passiva, è tenuta, entro il termine di presentazione della suddetta dichiarazione, a effettuare il versamento della prima rata di acconto IRAP per il primo periodo post-trasformazione assumendo, quale dato su cui commisurare l’importo di detto acconto, l’imposta risultante dalla dichiarazione del periodo 1° gennaio - 30 settembre 1998. Dunque, il primo acconto di un periodo d’imposta (anche se infrannuale) va versato entro il termine del saldo del periodo precedente. È possibile che la data in cui si debbano versare gli acconti sia collocata in un momento in cui il periodo d’imposta risulta già chiuso. Non sono state fornite indicazioni riguardo il secondo acconto che si ritiene vada quindi versato entro il 30.11 per la società di persone ed entro l’undicesimo mese per le società di capitali. Va tenuto presente che sia il saldo, che il 1° acconto possono essere sempre versati entro i 30 giorni successivi, maggiorando le somme dello 0,40%.

FONTE : FISCAL FOCUS - WWW.FISCAL-FOCUS.IT 

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