Autonomi: riscossione contributi 2015

I liberi professionisti dovranno versare, entro il 16 giugno 2015, i contributi previdenziali a saldo 2014 e primo acconto 2015
Lunedì 15 giugno 2015 

 L’INPS, con la Circolare n. 120 del 12 giugno 2015, ha fornito utili istruzioni operative per la compilazione del quadro RR del modello Unico 2015 obbligatorio per gli iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e commercianti ed i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS (c.d. “senza cassa”). Nel fornire tali istruzioni, si è ricordato che il 16 giugno 2015 scade il termine per i suddetti soggetti di versare nelle casse dell’INPS il saldo contributivo 2014 e primo acconto 2015. In ogni caso, il versamento potrà essere effettuato entro il 16 luglio 2015 scontando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

PREMESSA 

 La data del 16 giugno 2015 coincide per molti, in particolar modo per gli artigiani e commercianti e liberi professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata, con un appuntamento estremamente importante. Infatti, i suddetti soggetti sono chiamati a versare nelle casse dell’INPS il saldo contributivo 2014 e primo acconto 2015.
Il versamento potrà essere comunque effettuato entro il 16 luglio 2014 scontando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo, oppure con la causale “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.
Compilazione Quadro RR 
Il quadro RR del modello Unico PF 2015 deve essere compilato:
  • dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e terziario;
  • dai lavoratori autonomi che determinano il reddito di arte e professione e sono iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n. 335. 
ARTIGIANI E COMMERCIANTI 

Con riferimento ai contributi dovuti per l’anno 2014, i titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per se stessi, sia per le persone che prestano la propria attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), debbono compilare: 
  • la sezione I del quadro RR del modello Unico PF 2015. In merito all’individuazione dell’ammontare del reddito da assoggettare all’imposizione dei contributi previdenziali, deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2014, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti, scomputate dal reddito dell’anno.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.
Ciò detto, si indicano gli elementi che costituiscono la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta, indicati eventualmente nei seguenti quadri: 
  • RF (impresa in contabilità ordinaria); 
  • RG (impresa in regime di contabilità semplificata e regimi forfettari); 
  • e RH (redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate):

I redditi devono essere integrati anche con quelli eventualmente derivanti dalla partecipazione a società a responsabilità limitata denunciati con il modello “Unico SC” (società di capitali).
LIBERI PROFESSIONISTI 
 Passiamo ora ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (c.d. “senza cassa”). Innanzitutto, viene specificato che sono tenuti alla compilazione del quadro RR sezione II del modello UNICO 2015:

  • i soggetti che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata. 
Non rientrano nell’iscrizione alla Gestione separata, e quindi neanche alla compilazione del quadro RR sez II del modello fiscale, i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai Decreti Legislativi n. 509/94 e n. 103/1996, e chi, producendo redditi di lavoro autonomo, è assoggettato, per l’attività professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa quale ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci. Sono invece obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio Ingegneri presso Inarcassa). 
Quanto alla base imponibile sulla quale calcolare la contribuzione dovuta, per i liberi professionisti essa è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti quale reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e/o quello proveniente – se adottato dal professionista – dal “regime dell’imprenditoria giovanile”. Pertanto, il contributo dovuto deve essere calcolato sui redditi prodotti e denunciati nel: 

A. Quadro RE (reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), rigo: 
  •  RE21 col. 2 nel caso di contribuente in regime sostitutivo per le nuove iniziative produttive;
  • RE 23 o RE 25. 
B.Quadro RH (reddito di partecipazione in società di persone ed assimilate), rigo:
  • RH15 o RH17; 
  • oppure RH18 col. 1 se la società semplice genera reddito da lavoro autonomo. 
C.Quadro LM (reddito dei soggetti con regime dell’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – Art. 27, D.L. 6 luglio 2011, n.98);
  •  Flag nella casella: Autonomo; 
  • Rigo LM6-LM9. 

La somma algebrica dei redditi evidenziati nei sopra descritti quadri deve essere riportata nel rigo RR5, colonna 1 contraddistinta dal codice 1. Al riguardo, l’INPS rammenta che nel calcolo dei contributi dovuti alla Gestione separata possono concorrere anche altri redditi percepiti dal professionista e soggetti alla stessa Cassa o ad altre Casse previdenziali obbligatorie. A tal fine, sono stati individuati i redditi che potrebbero incidere sulla formazione del reddito imponibile e che il professionista deve indicare con i seguenti codici.


Nel codice 5 invece sono indicati i redditi prodotti come reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 comma 1 TUIR e per i quali sono dovuti contributi previdenziali obbligatori presso Casse previdenziali diverse dalla Gestione separata (ad esempio un Architetto che per una parte dell’anno svolge la sola professione e per la restante parte svolge sia attività professionale che lavoro dipendente).
Il reddito sul quale deve essere calcolato il contributo dovuto dal contribuente deve essere indicato nella colonna 11. 
Una volta determinata la base imponibile è possibile determinare il contributo dovuto, applicando l’aliquota (22% e 27,72%) a seconda se il soggetto è coperto o no da altra previdenza obbligatoria; al contributo dovuto sono sottratti gli acconti versati nel corso dell’anno 2014. 
Con il modello Unico 2014 è stata inserita, nel rigo RR8 colonna 1, una casella nella quale il contribuente deve indicare eventuali contributi che, pagati negli anni precedenti, sono risultati indebiti e non sono stati richiesti né in compensazione utilizzando la delega di pagamento unica (Mod. F24) né a rimborso. 

IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'

Per quanto riguardo i soggetti che fruiscono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, la base imponibile per il calcolo dei contributi è determinata nel seguente modo:


Il reddito da assoggettare a imposizione contributiva previdenziale, infatti, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7.
 TERMINI E MODALITA' DI VERSAMENTO
 I contributi previdenziali dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale da parte degli artigiani e commercianti e dagli iscritti alla Gestione separata, vanno versati:


I contribuenti che decidono di versare la contribuzione dovuta – saldo 2014 e primo acconto 2015 – nel periodo tra il 17 giugno e il 16 luglio 2015 devono sempre applicare sulle somme la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse.
La somma dell’interesse corrispettivo deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo:

  •  "API" (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo; 
  •  "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo; 
  • “DPPI” nel caso dei liberi professionisti.

 RATEIZZAZIONE 

Passando alla rateizzazione, l’INPS rammenta che gli artigiani e commercianti possono rateizzare solo i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione quindi dei contributi dovuti sul minimale. Mentre per i liberi professionisti la rateazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2014 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2015. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito; le altre rate invece, vanno versate alle scadenze indicate nel modello UNICO PF 2015. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre 2015.Inoltre, in merito alle modalità di compilazione del modello F24 in caso di pagamento rateale, si precisa che: 
  • gli interessi vanno esposti separatamente dai contributi;
  • le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR, mentre per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI; 
  •  la rateizzazione riguarda sia i contributi dovuti, che la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 16 giugno al 16 luglio.

 LA COMPENSAZIONE 

Infine, la Circolare INPS spiega il meccanismo della compensazione dei contributi versati in misura eccedente rispetto al dovuto. 


 ARTIGIANI E COMMERCIANTI

In particolare, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti le domande per effettuare le operazioni indicate dovranno essere presentate esclusivamente online sul sito dell’INPS (www.inps.it), selezionando dall’opzione “Elenco di tutti i servizi” l’applicazione “Cassetto previdenziale artigiani e commercianti”; poi, dal menu posto a sinistra dello schermo bisogna selezionare: “Domande telematizzate” -> “Compensazione contributiva” o “Rimborso”.

L’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello UNICO 2015 può essere portato in compensazione nel modello di pagamento unificato F24. 

Per effettuare la compensazione il contribuente compilerà uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando la causale contributo AP o AF (artigiani) ovvero CP o CF (commercianti), il codice sede, il codice INPS (17 caratteri) se il credito è evidenziato nella colonna 21 o 34 del Quadro RR.
Sarà quindi indicato il periodo di riferimento (l’anno 2013 ovvero il 2014, secondo quanto appena evidenziato) e l'importo che si intende compensare. Qualora venga portata in compensazione soltanto una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS (codeline di n. 17 caratteri) dovrà essere rideterminato in funzione del nuovo importo. 

 LIBERI PROFESSIONISTI

Anche per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è possibile portare in compensazione l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8 colonna 7 del quadro RR sez. II del modello UNICO 2015 sia con la contribuzione dovuta nella Gestione separata (relativa alla somma da versare come acconto 2015) che con altri tributi. La compensazione deve avvenire sempre ed esclusivamente tramite modello unificato F24 (anche a saldo 0). Per la contribuzione risultante a credito e non utilizzata in compensazione il professionista deve presentare istanza di rimborso; mentre, per le somme a credito riferite ad anni di imposta precedenti rispetto all’anno 2014 possono essere richieste a rimborso oppure con istanza di autoconguaglio.

 FONTE: FISCAL FOCUS - WWW.FISCAL-FOCUS.IT

.