La deducibilità dei contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

 di Luca Mambrin - lunedì 29 giugno 2015 

 Costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati nel 2014 per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (quali ad esempio colf, baby sitter e assistenti delle persone anziane) per la parte a carico del datore di lavoro, nel limite di un im­porto massimo di euro 1.549,37.


 La deduzione spetta a colui che risulta aver effettuato il versamento: saranno pertanto deducibili anche i contributi versati qualora il servizio domestico o l’assistenza siano effettuati in favore di familiari del datore di lavoro, anche non fiscalmente a carico. Il contribuente, ai fini della deduzione dal reddito, deve conservare le ricevute dei bollettini di versamento all’INPS dei contributi: dato che tali versamenti vanno effettuati per trimestri solari, il contribuente potrà portare in deduzione nel modello Unico PF 2015 o nel modello 730/2015 le somme effettivamente versate nell’anno 2014 secondo il principio di cassa ovverosia i contributi: versati a gennaio 2014 e relativi al quarto trimestre 2013; versati ad aprile, luglio e ottobre 2014 relativi ai primi tre trimestri del 2014. I contributi relativi al IV trimestre 2014 e pagati nel mese di gennaio 2015 saranno deducibili solo nel modello Unico PF 2016 (o nel modello 730/2016). Ai fini della deduzione spettante si ribadisce che non è deducibile l’intero importo pagato a mezzo dei bollettini di c/c (o MAV) ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare. L’importo dei contributi varia in base alla retribuzione, ma per i rapporti superiori alle 24 ore settimanali scatta un importo forfetario. Inoltre, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, a meno che non siano giustificati dalla sostituzione di lavoratori assenti (ferie, malattia, maternità), i contributi da versare sono maggiori. Si riportano le tabelle valide per tutto il 2014, dove la cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore:

 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
 Retribuzione oraria        Con quota                          Senza  quota
                                        assegni familiari               assegni familiari 

 Fino ad € 7,86                        € 1,39 (0,35)                           € 1,40 (0,35)
 Oltre € 7,86 fino a € 9,57       € 1,57 (0,39)                           € 1,58 (0,39)
 Oltre € 9,57                            € 1,91 (0,48)                           € 1,92 (0,48)
 Orario superiore a                  € 1,01 (0,25)                           € 1,02 (0,25)
 24 ore settimanali

 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
 Retribuzione oraria          Con quota                        Senza quota
                                       assegni familiari                 assegni familiari

Fino ad € 7,86                      € 1,49 (0,35)                                € 1,50 (0,35)
 Oltre € 7,86 fino a € 9,57    € 1,68 (0,39)                                € 1,69 (0,39)
 Oltre € 9,57                         € 2,04 (0,48)                                € 2,06 (0,48)
 Orario superiore a               € 1,08 (0,25)                                € 1,09 (0,25)
24 ore settimanali

 Oltre ai contributi INPS, il datore di lavoro è tenuto a versare anche il Contributo di assistenza contrattuale (Codice F2) per l'accesso alle prestazioni della Cassa Colf; tale importo è rilevabile nella sezione del MAV “Causale del versamento” e “Attestazione di pagamento” ovvero nella copia per il lavoratore alla voce “Codice Organizzazione”. L'importo per l’anno 2014, per i rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente da retribuzione e orario, è di € 0,03 (di cui € 0,01 carico del lavoratore) per ogni ora; tali importi non sono deducibili a fini Irpef in quanto destinati ad una cassa che ha lo scopo di gestire trattamenti aggiuntivi o sostitutivi delle prestazioni sociali pubbliche obbligatorie a favore dei dipendenti collaboratori familiari. Come precisato poi nella C.M. 19/E/2012 i contributi previdenziali versati attraverso i “buoni lavoro” per gli addetti ai servizi domestici potranno essere dedotti dal reddito complessivo ai sensi di quanto statuito dall’articolo 10, comma 1, lett. e), e comma 2 del Tuir, per la quota rimasta a carico e comunque per un importo non superiore a 1.549,37 euro. Poiché tali contributi previdenziali, pari al 13% del valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente, lo stesso potrà considerarlo interamente deducibile nei limiti previsti. Al fine di attestare il riconoscimento dell’onere il committente dovrà: conservare le ricevute di versamento relative all’acquisto dei buoni lavoro; conservare copia dei buoni lavoro consegnati al prestatore (procedura con voucher cartaceo); conservare la documentazione attestante la comunicazione all’INPS dell’avvenuto utilizzo dei buoni lavoro (procedura con voucher telematico); attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 che la documentazione è relativa esclusivamente a prestazioni di lavoro rese da addetti ai servizi domestici. Infine nell’ambito del modello Unico PF 2015 il contribuente, una volta individuata la quota dei contributi rimasta effettivamente a suo carico deve riportarla nel rigo RP23, nel limite massimo dell’importo di 1.549,37 euro. 

FONTE: EUROCONFERENCE NEWS - http://www.ecnews.it/fisco-lavoro/deducibilit%C3%A0-contributi-addetti-servizi-domestici-familiari

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